Via libera al riordino delle tipologie contrattuali

La Redazione
12 Giugno 2015

L'ok definitivo è arrivato anche per il Decreto, attuativo del Jobs Act, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni. Insieme al Decreto su conciliazione vita-lavoro, approderà in G.U. nei prossimi giorni.

Il Decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, attuativo dell'art. 1, co. 7, L. n. 183/2014 (cd. Jobs Act) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri tenutosi ieri sera.

Ecco i punti essenziali presentati nel Comunicato Stampa del CdM n. 67.

Co.co.pro.

A partire dall'entrata in vigore del Decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto e, comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.

Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

Con l'intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, è previsto, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all'elusione anche l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell'associato persona fisica.

Mansioni

Il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, purché rientranti nella medesima categoria.

In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).

Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell'occupazione, dell'acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

Tipologie contrattuali

Vengono confermati:

  • contratto a tempo determinato: al quale non sono apportate modifiche sostanziali;
  • contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing): prevista un'estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando un limite percentuale all'utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa che vi fa ricorso (20%);
  • contratto a chiamata: confermata anche l'attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell'attivazione del contratto;
  • lavoro accessorio (voucher): elevato il tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e introdotta la tracciabilità per evitarne un uso improprio, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall'altro che debba comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni;
  • apprendistato: revisione della disciplina dell'«apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore», nonché dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, per porre le basi di un «sistema duale» in cui il conseguimento dei titoli potrà avvenire anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa. Lo schema prevede, inoltre, che possano accedere all'apprendistato, di durata massima quadriennale, anche gli studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore:
  • part-time: vengono definiti i limiti e le modalità con cui il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare (in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate); le parti possono pattuire clausole elastiche (che consentono lo spostamento della collocazione dell'orario di lavoro) o flessibili (che consentono la variazione in aumento dell'orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 25% per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

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