Via libera al riordino delle tipologie contrattuali
12 Giugno 2015
Il Decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, attuativo dell'art. 1, co. 7, L. n. 183/2014 (cd. Jobs Act) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri tenutosi ieri sera. Ecco i punti essenziali presentati nel Comunicato Stampa del CdM n. 67.
Co.co.pro. A partire dall'entrata in vigore del Decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto e, comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Con l'intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, è previsto, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all'elusione anche l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell'associato persona fisica.
Mansioni Il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, purché rientranti nella medesima categoria. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell'occupazione, dell'acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
Tipologie contrattuali Vengono confermati:
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