Guarigione anticipata: adempimenti e responsabilitàFonte: Cod. Civ. Articolo 2087
15 Giugno 2017
Se il dipendente, in malattia, chiede il rientro in attività prima della scadenza del termine indicato nel certificato medico, può il datore negare la ripresa del lavoro? Se il lavoratore non è totalmente guarito, la responsabilità ricade sul datore?
In una recente Circolare dell'INPS, la n. 79 del 2 maggio 2017, l'Istituto ha individuato gli adempimenti ai quali è tenuto il dipendente che, a seguito di una assenza per malattia certificata per un certo periodo, chieda la ripresa dell'attività lavorativa per guarigione anticipata. Questo sarà tenuto a munirsi di un ulteriore certificato medico, a rettifica del primo, con il quale sia confermato il termine dello stato patologico, e del quale dovrà dare comunicazione all'Istituto nonché al datore.
Nell'ipotesi in cui non si sia sottoposto nuovamente a visita medica, la parte datoriale può legittimamente rifiutare la prestazione del dipendente, in ragione dell'obbligo gravante sul primo, ex art. 2087 c.c., di garantire la incolumità psico-fisica del lavoratore, ergo la certezza della piena guarigione, seppur anticipata. In merito: Cass. n. 12501/2012. |