La Cassazione allarga il perimetro del demansionamento
14 Luglio 2014
Modifica peggiorativa delle mansioni svolte Il caso esaminato dalla Cassazione Lavoro nella sentenza n. 16012/2014 trae origine dalla conferma della Corte d'Appello di Bologna della presenza dei presupposti di demansionamento e dalla determinazione equitativa di una somma denaro – individuata in 3/5 della retribuzione mensile – da versare a titolo di risarcimento ad una lavoratrice in ragione della dequalificazione professionale.
Il rapporto tra le parti resta di natura privatistica La circostanza che la casa di cura operasse sulla base di un'apposita convenzione regionale non può incidere – osservano gli Ermellini nel dispositivo depositato l'11 luglio - “sulla natura giuridica privatistica”: da qui l'applicazione della disciplina prescritta dall'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori.
Modifica in pejus solo con il consenso Sempre con riferimento all'accertato demansionamento, devono ritenersi corrette le indicazioni a supporto del principio di diritto per cui la modifica in pejus è illegittima laddove disposta in assenza del consenso del dipendente (anche se finalizzata ad evitare il licenziamento o la messa in CIG dello stesso). Altrimenti risulta primariamente pacifica la tutela della dignità e della libertà della persona. |