Lavorazione principale, complementare e sussidiaria nella tariffa dei premi INAIL
17 Agosto 2016
Massima
Ai fini della determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL e della classificazione delle lavorazioni, ove un'impresa svolga più lavorazioni, il Giudice del merito deve in concreto accertare, tra le lavorazioni svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la lavorazione principale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale e, solo all'esito positivo della predetta indagine, attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale. Il caso
Una società, assicurata con l'INAIL, impugnava la cartella esattoriale notificatale, lamentando l'errata classificazione, operata dall'Istituto, delle due lavorazioni esercitate nel suo stabilimento. In particolare, l'impresa ricorrente si doleva che l'Istituto avesse classificato entrambe le lavorazioni inserendole nella voce di tariffa relativa a quella più rischiosa, considerata come principale, quando, invece, le due lavorazioni dovevano classificarsi autonomamente poiché esponevano i lavoratori a fattori di rischio differenti.
Sia il Tribunale sia la Corte di Appello respingevano la domanda, reputando che l'attività di realizzazione degli stampi fosse sussidiaria e complementare rispetto a quella ritenuta principale di stampaggio dei semilavorati di acciaio (Voce di tariffa 6111 con tasso di 83), non potendo classificare la prima, come preteso dall'impresa, nella Voce di tariffa 6240 con tasso di 35; cosicché anche la lavorazione meno rischiosa veniva assoggettata alla voce di tariffa contemplata per la lavorazione ritenuta come principale.
Con ricorso per cassazione la società ha chiesto l'annullamento della sentenza di merito, negando che l'attività di realizzazione degli stampi fosse sussidiaria e complementare a quella di stampaggio dei semilavorati di acciaio, non sussistendo una connessione operativa tra le stesse.
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di merito. La questione
Le questioni in esame sono le seguenti:
La soluzione giuridica
La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello, ravvisando un vizio di motivazione sulla valutazione, operata dal giudice di merito, della classificazione delle due lavorazioni denunciate dall'impresa.
Il giudizio della Corte trae fondamento su quanto già affermato in passato dalla giurisprudenza di legittimità, chiamata a distinguere una lavorazione principale da una lavorazione complementare o sussidiaria e a dare un contenuto al concetto di connessione operativa ( Cass. 25 novembre 2014, n. 25020 ; Cass. 23 settembre 2013, n. 21702 ; Cass. 7 marzo 2013, n. 5649 ; Cass. 5 agosto 2010, n. 18256 ; Cass. 13 novembre 2000 , n. 14674 ; Cass. 4 febbraio 2000 , n. 1277 ; Cass. 4 febbraio 1993 , n. 5975 ).
In particolare, afferma la Suprema Corte, la lavorazione principale identifica il ciclo tecnologico e produttivo dell'azienda e comprende le attività ed operazioni necessarie perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa con voci, sottogruppi o gruppi; rientrano, invece, nell'ambito delle lavorazioni complementari, prosegue la Corte, “quelle attività concorrenti e connesse - in senso tecnico e non meramente economico e in maniera continuativa - alla lavorazione principale (quale ad es. la manutenzione del macchinario utilizzato nella lavorazione principale), indispensabili per effettuare la lavorazione principale” e nell'ambito delle sussidiarie, “quelle solo indirettamente collegate al ciclo produttivo e che, pur concorrendo alla realizzazione dell'oggetto dell'attività principale, realizzino un prodotto o effettuino un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico (ad esempio, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fini di imballaggio, la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti, il trasporto di materiali e di prodotti)”.
L'INAIL, anche avvalendosi delle nozioni di matrice giurisprudenziale, ha precisato che la lavorazione principale è quella che si identifica con un ciclo tecnologico produttivo o un'attività operativa (Istruzioni tecniche delle tariffe dei premi, edito da INAIL, 2010), che le operazioni complementari rientrano nella lavorazione principale, purché costituiscano “un complemento dell'attività o lavorazione principale svolta dall'azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest'ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa” (Istruzioni tecniche delle tariffe dei premi, cit.) e che l' operazione sussidiaria è “ quella che, eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell'azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe, quindi, indispensabile” (Istruzioni tecniche delle tariffe dei premi, cit.).
Nella Tariffa vigente non viene spiegato cosa si intenda per connessione operativa, stabilendosi solo che “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi” (art. 4, D.M. 12 dicembre 2000).
La connessione operativa, osserva la Corte, non richiede necessariamente una connessione topografica, ma presuppone “una correlazione non solo tecnica ma anche funzionale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale”.
Nel caso di specie il giudice di merito aveva ritenuto complementare l'attività di realizzazione degli stampi, senza considerare questi ulteriori e decisivi fattori come “la stretta inerenza tra tariffe applicate e fattori di rischio delle lavorazioni e senza valutare la previsione (nel D.M. 12 dicembre 2000) di specifiche voci tariffarie per ciascuna delle due produzioni, la notevole differenza di esposizione a rischio dei lavoratori addetti ad una lavorazione piuttosto che ad un'altra (correlata all'utilizzo di strumenti diversi e personale distinto), l'autonoma rilevanza della lavorazione di realizzazione di stampi (attività suscettibile di essere esercitata, con utilità commerciale, non solo per l'attività di stampaggio di maglie ma anche per altre lavorazioni)”. Osservazioni
La sentenza in esame appare condivisibile, facendo corretta applicazione dei principi regolatori del sistema di finanziamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ispirato alla necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore al rischio.
Il sistema finanziario, infatti, poggia sul principio di proporzionalità dei contributi alla pericolosità o sinistrosità dell'attività esercitata dall'imprenditore, nonché di ogni specifica lavorazione, misurati secondo valori medi a livello nazionale ( art. 40, co mma 3, D .P.R. n. 1124/1965 ), per garantire la copertura dell'onere finanziario corrispondente agli infortuni del periodo di osservazione ( art. 39, D .P.R. n. 1124/1965 ).
Tale corrispondenza può subire una deroga in presenza di una lavorazione complementare o sussidiaria, alla quale viene applicato il tasso di premio più alto previsto per la lavorazione principale, pur se in astratto il lavoratore sia esposto ad un rischio più basso.
Per questa ragione l'opera di classificazione delle lavorazioni deve essere effettuata con rigore, al fine di evitare un'eccessiva estensione del concetto di connessione operativa, il cui ambito è stato ben individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si apprende dalla lettura della sentenza che le due lavorazioni, svolte dall'impresa ricorrente, comportavano fattori di rischio completamente diversi poiché “nella realizzazione degli stampi si usano piccoli strumenti di precisione mentre nell'attività di stampaggio si utilizzano presse automatiche di diversi quintali, senza commistioni né di reparti né di personale”.
L'esame di tali circostanze, trascurato dal giudice di merito, è stato, invece, ritenuto decisivo dal giudice della legittimità per poter pervenire ad una corretta classificazione delle lavorazioni.
La semplice contiguità aziendale tra i due stabilimenti dell'impresa ricorrente e il semplice collegamento tra le due lavorazioni, posti a fondamento delle sentenze di merito, non sono stati ritenuti sufficienti perché sia dimostrata una connessione operativa, se si è in presenza di lavorazioni che, da una parte, espongano i lavoratori a fattori di rischio diversi e classificabili in specifiche voci di tariffa e che, dall'altra, abbiano un'autonoma rilevanza poiché anche quella meno rischiosa è suscettibile di essere esercitata con una sua specifica utilità commerciale.
A proposito della specifica utilità economica la magistratura superiore ha aggiunto che la produzione di beni o servizi derivanti dalle lavorazioni complementari e sussidiarie non deve eccedere le necessità della lavorazione principale, altrimenti le suddette lavorazioni vanno classificate in una diversa ed autonoma voce tariffaria.
In assenza di una connessione operativa tra lavorazioni, collocabili in distinte voci di tariffa, si è in presenza di una lavorazione complessa e la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato in conseguenza dell'oscillazione, di cui agli articoli da 19 a 25 (art. 6, comma 1, D.M. 12 dicembre 2000). |