Jobs Act: nuovi emendamenti per il DDL Delega
15 Settembre 2014
Dopo la sosta estiva, la Commissione Lavoro del Senato ha ripreso alacremente le attività legate alla Legge Delega, passo imprescindibile per consentire all'Esecutivo di completare la piena attuazione del Jobs Act (D.L. n. 34/2014 conv. in l. n. 74/2014).
Contratti di solidarietà con finalità anche espansiva Si apre alla possibilità, per le aziende, di aumentare l'organico anche mentre altri dipendenti sono interessati dal contratto di solidarietà e dalla relativa riduzione di orario. L'istituto dovrà essere altresì esteso alle imprese che attualmente non vi possono accedere, ossia quelle con sotto i 15 dipendenti. L'utilizzo "espansivo", in buona sostanza, prevede la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale per un contestuale aumento di organico.
Agenzie del lavoro e contratto di ricollocazione Viene introdotta la "promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo". Un contratto trilaterale (definito di ricollocazione) sarà stipulato tra lavoratore disoccupato, centri per l'impiego e agenzia per il lavoro con l'obbligo di presa in carico e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'inserimento almeno per un congruo periodo a carico di fondi regionali a ciò destinati. Il sistema premiale si incardinerà su di alcuni voucher regionali.
Dimissioni in bianco: fondamentale garantire una data certa Un'altra delle necessità individuate è quella di fornire modalità più semplici per garantire la data certa e l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore di dimettersi o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Non si potrà quindi prescindere dal comportamento concludente del dipendente.
Un ultimo cenno interessa le c.d. “ferie solidali”, già presenti in altri ordinamenti del Vecchio Continente. Offrono la possibilità di cedere i giorni di riposo eccedenti quelli previsti dal contratto nazionale, ad un collega che sia madre o padre di un figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure assidue in ragione di particolari condizioni di salute. |