Nullità del licenziamento e lavoratore reintegrato

12 Settembre 2016

Se in seguito alla dichiarata nullità del licenziamento il datore è obbligato a reintegrare il lavoratore, può modificarne il luogo di lavoro?

Se in seguito alla dichiarata nullità del licenziamento il datore è obbligato a reintegrare il lavoratore, può modificarne il luogo di lavoro?

La reintegra, conseguente alla nullità del licenziamento, comporta in capo alla parte datoriale l'obbligo di ripristinare l'originaria posizione lavorativa del dipendente, sia per quanto concerne le mansioni da questo svolte, sia il luogo di svolgimento delle stesse. Ciò in quanto si sottolinea la continuità del rapporto lavorativo in quale deve essere, dunque, ricostituito in tutti i suoi aspetti. Da tenere a mente è però la non assolutezza di quanto suddetto: la Corte di Cassazione ha infatti sostenuto, nella sentenza n. 11927/2013, che il mutamento della sede lavorativa sarà legittimo qualora il datore dia prova della sussistenza di reali esigenze organizzative, tecniche o produttive, ex art. 210, comma ottavo, c.c.

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