Rinnovato il CCNL dei dirigenti del Terziario

Paolo Bonini
12 Settembre 2016

ll 21 luglio scorso CONFCOMMERCIO e MANAGERITALIA hanno siglato l'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 per i dirigenti delle aziende del Terziario. La firma giunge al termine di una lunga trattativa, certamente influenzata dalle difficoltà economiche del momento. La stessa scadenza del contratto precedente, fissata al 31 dicembre 2014, era infatti frutto di una proroga annuale (nel mese di luglio 2013) del vecchio testo, che sarebbe dovuto scadere in data 31 dicembre 2013. Di seguito una breve rassegna delle novità contenute nell'accordo che, come sostenuto dagli stessi firmatari, puntava a conciliare reciproche esigenze di flessibilità.
Aumento retributivo

(Art. 6)

A valere per il biennio 2017/2018 è stabilito un aumento complessivo pari ad € 350,00 mensili lordi, che sarà erogato con la seguente progressione:

- € 80,00 dal 1.01.2017

- € 100,00 dal 1.01.2018

- € 170,00 dal 1.12.2018

Si è inoltre stabilito che tali somme possano essere assorbite da ogni aumento concesso dal datore di lavoro, purché l'atto di concessione contenga clausola espressa di assorbibilità.

Ferie

(Art. 13)

Il testo dell'articolo è sostanzialmente ripetitivo del precedente, cui si aggiunge solo la seguente precisazione: “…la settimana lavorativa è comunque di sei giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie”. Ciò, semplicemente, non può che significare che, in caso di settimana corta, la fruizione di un giorno di ferie comporterà la diminuzione del saldo ferie residue del dirigente per un ammontare pari a 1,2 giorni: 5 giorni di ferie (una settimana), corrisponderanno pertanto ad una settimana di sei giorni. Da un punto di vista operativo, per chi volesse comunque evidenziare in busta paga una giornata intera di ferie in luogo di 1,2, sarà sufficiente (e corretto) impostare le procedure paga riconoscendo una maturazione annua pari a 25 giorni (30/6*5) di ferie.

Malattia e infortunio

(Art. 18 e nuovo art. 18-bis)

Incontriamo qui alcune importanti novità. Innanzitutto, dalla modifica del primo comma dell'art. 18 consegue la diminuzione del periodo di comporto dai precedenti 12 mesi a “240 giorni in un anno solare”. In nota, si specifica, peraltro in linea con i principi civilistici in materia, che per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo periodo morboso. In mancanza di ulteriori specificazioni, è da ritenere che il giorno da considerare quale termine “iniziale” per il computo “a ritroso”, sia l'ultimo giorno di prognosi di ogni ultimo evento di malattia/infortunio.

Per contro, l'art. 18-bis introduce un prolungamento, pari ad ulteriori 180 giorni oltre i 240 di cui sopra, del periodo di conservazione del posto in caso di patologie gravi che comportino terapie salvavita.

Detto prolungamento sarà concesso a richiesta del dirigente, da inviarsi mediante raccomandata a/r prima della scadenza del 240° giorno di malattia. Il dirigente stesso dovrà poi periodicamente documentare la sussistenza delle condizioni richieste esibendo l'adeguata certificazione medica, rilasciata da specialisti del S.S.N. All'atto della richiesta, dunque, il dirigente dovrà sottoscrivere l'espressa accettazione della suddetta condizione.

Durante tutto il periodo di conservazione del posto, il dirigente dovrà percepire l'intera retribuzione. Qualora alla scadenza intervenga la cessazione del rapporto, il dirigente avrà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nei termini indicati dall'art. 39, c. 5 del CCNL.

Resta ferma la facoltà per il dirigente di richiedere, alla scadenza del periodo di comporto, l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 15 del CCNL.

In deroga alla norma generale che fissa la decorrenza del nuovo accordo dal 1° gennaio 2015 (art. 47), le norme qui illustrate in materia di malattia/infortunio decorrono dalla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo (quindi dal 22 luglio 2016), salvo per i dirigenti che alla medesima data (21 luglio) abbiano in corso un evento di malattia, per i quali le nuove norme troveranno applicazione dal 15 settembre 2016.

Previdenza complementare - Fondo Mario Negri

(Art. 25)

Sono stati previsti aumenti della contribuzione a carico del datore di lavoro, tanto con riferimento alla contribuzione ordinaria che a quella integrativa (rispettivamente commi 5 e 6 dell'art. 25). L'adeguamento riguarda anche le quote agevolate riservate ai dirigenti di prima nomina (comma 7) di cui peraltro si parlerà più oltre.

La decorrenza di tali aumenti è fissata all'1.01.2015 per la contribuzione integrativa e al 01.01.2016 per quella ordinaria: il conguaglio contributivo dovrà essere effettuato entro la scadenza del 10 ottobre 2016.

In tabella, la progressione delle aliquote, da applicarsi alla retribuzione convenzionale annua di € 59.224,54:

DIRIGENTI NON DI PRIMA NOMINA/ASSUNZIONE

ALIQUOTE per anno:

2015

2016

2017

2018

Ordinario

Invariato (11,65%)

11,88%

12,11%

12,35%

Integrativo

1,99%

2,03%

2,07%

2,11%

Il differenziale di costo totale nel quadriennio considerato, sarà pari quindi ad € 509,33

DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA/ASSUNZIONE

ALIQUOTE per anno:

2015

2016

2017

2018

Ordinario

Invariato (3,90%)

3,97%

4,05%

4,13%

Integrativo

1,99%

2,03%

2,07%

2,11%

Il differenziale di costo totale nel quadriennio considerato, sarà pari quindi ad € 230,97

Assistenza sanitaria integrativa - FASDAC

(Art. 27)

Come noto, il Fondo prevede che i datori di lavoro versino un contributo a favore della gestione dirigenti pensionati, in percentuale della retribuzione convenzionale di €45.940,00, da applicarsi per ciascun dirigente in forza. L'accordo prevede l'aumento dell'aliquota, fin qui fissata al 2,46%. Così, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, il datore di lavoro dovrà versare il 2,51% annuo della retribuzione convenzionale; l'aliquota passerà poi al 2,56% dal 1° gennaio 2018. Per inciso, con le medesime decorrenze, il contributo dovuto dagli stessi dirigenti in quiescenza sarà pari dapprima ad € 2.032,00, poi ad € 2.054,00.

Anche in questo caso, i datori di lavoro dovranno procedere ai necessari conguagli entro il 10 ottobre 2016.

Contribuzioni agevolate - Dirigenti a tempo determinato

(Art. 28) - (Art. 30)

Come noto, le aziende hanno facoltà di versare una contribuzione ridotta alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri), nonché alla previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore), con riferimento ai dirigenti neo assunti o di prima nomina. L'accordo di rinnovo tiene ferme le aliquote agevolate già stabilite nel comma 7 dell'art. 25 (Mario Negri) e nel comma 4 dell'art. 26 (Antonio Pastore), mettendo mano invece ai requisiti anagrafici e alla durata dei periodi agevolati, riassunti dall'accordo stesso nella seguente tabella:

Età del dirigente

Anni di permanenza
(periodo massimo)

Fino a 40 anni

4

Da 41 a 45 anni

3

Da 46 e fino al compimento dei 48 anni

2

Dirigenti disoccupati di età inferiore a 55 anni compiuti

1

Con dichiarazione a verbale, sono state salvaguardate le agevolazioni previste in precedenza con riferimento ad assunzioni già concordate alla data di sottoscrizione dell'accordo, con riferimento ai soli dirigenti disoccupati di età inferiore ai 50 anni compiuti.

Inoltre, le stesse agevolazioni possono essere applicate ai dirigenti assunti a tempo determinato per una durata minima di un anno. Il trattamento agevolato sarà riconosciuto per un periodo pari alla metà della durata del contratto, con un massimo di due anni.

È inoltre introdotta una contribuzione agevolata in via sperimentale, con riferimento ai dirigenti assunti o nominati a partire dal 1° ottobre 2016, la cui retribuzione lorda (riferita a contratti full time) complessiva non sia superiore ad € 65.000,00 annui, indipendentemente da qualsiasi requisito anagrafico.

Detta agevolazione, che si applica per un periodo massimo di tre anni dall'assunzione o nomina, e per una sola volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente, è così riassumibile:

- Fondo Mario Negri:

  • contributo ordinario a carico del datore di lavoro, pari ad € 300,00, senza contribuzione integrativa;
  • nessun contributo a carico del dirigente (salva la facoltà di conferimento del TFR al Fondo);

- Associazione Antonio Pastore:

  • Sospensione degli obblighi contributivi per tutto il periodo di permanenza nel requisito retributivo di cui sopra.

La sussistenza del requisito retributivo sarà comunicata annualmente dal datore di lavoro al SUID (“Sportello Unico Iscrizione Dirigenti”) mediante autocertificazione controfirmata dal dirigente, redatta ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il superamento del requisito retributivo dovrà essere comunicato entro 15 gg. dal suo verificarsi. In questo caso si potranno applicare le agevolazioni “ordinarie” (vedi tabella sopra), per un periodo massimo di un anno, a patto che sussistano i requisiti anagrafici previsti.

Inoltre, al termine del triennio senza superamento del requisito retributivo, la contribuzione agevolata prevista in tabella potrà essere applicata senza soluzione di continuità, sempre purché sussistano i requisiti anagrafici richiesti, per i periodi ivi previsti.

Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione

(Art. 29)
Le assunzioni agevolate, già previste dall'articolo in commento per i dirigenti disoccupati di età non inferiore ai 50 anni compiuti, sono state estese, con alcune modifiche, ai disoccupati di età non inferiore ai 48 anni compiuti. Vale quindi la pena ricordare il contenuto di tali agevolazioni, premesso che i relativi accordi tra azienda e dirigente dovranno essere ratificati e depositati in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui agli artt. 32-33, pena l'inapplicabilità delle misure agevolative stesse.

Dunque, la ricollocazione del dirigente privo di occupazione, di età non inferiore a 48 anni compiuti, potrà essere favorita attraverso una riduzione del minimo contrattuale mensile di cui all'art. 5, nelle seguenti misure:

- per il primo anno di servizio, fino ad un massimo del 20%;

- per il secondo anno, fino ad un massimo del 10%;

- per il terzo anno, fino ad un massimo del 5%;

Dal quarto anno, il minimo contrattuale sarà definitivamente adeguato ai valori vigenti.

Rispetto alla versione precedente, inoltre, non è più previsto che, a fronte del minimo contrattuale “agevolato”, le parti debbano obbligatoriamente concordare l'erogazione di una retribuzione variabile aggiuntiva.

Da ultimo, l'assunzione di tale categoria di dirigenti darà ancora diritto alle sopra viste agevolazioni in materia di contribuzione di cui all'art. 28, c. 1 del CCNL, per la durata di un anno dall'assunzione.

Collegio arbitrale (art. 34) - Licenziamento (art. 39) - Outplacement (Art. 40)

Rilevanti le novità riguardo ai licenziamenti e alle correlate misure di tutela.

Innanzitutto, le modifiche apportate ai commi 17 e 18 dell'art. 34, incidono significativamente sull'indennità risarcitoria per licenziamento ingiustificato, disposta dal Collegio arbitrale ai sensi del comma 16, così come sugli aumenti automatici della stessa, legati all'anzianità di servizio.

A partire dal 1° settembre 2016, quindi, anche la misura “base” dell'indennità supplementare sarà determinata in base all'anzianità di servizio, nelle seguenti misure:

- fino a 4 anni, da 4 a 8 mensilità;

- tra 4 e 6 anni, da 6 a 12 mensilità;

- tra 6 e 10 anni, da 8 a 14 mensilità;

- tra 10 e 15 anni, da 10 a 16 mensilità;

- oltre 15 anni, da 12 a 18 mensilità.

Inoltre, per i dirigenti con un'anzianità di servizio superiore a dodici anni, i quali non siano in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento o che, pur in presenza di tali requisiti, avrebbero diritto a trattamenti inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indennità sopra determinata sarà automaticamente aumentata in base all'età del dirigente licenziato, in misura pari a:

- età compresa tra 50 e 55 anni compiuti: 4 mensilità;

- età compresa tra 56 e 61 anni compiuti: 5 mensilità;

- età superiore ai 61 anni compiuti, ma inferiore all'età prevista per il pensionamento : 6 mensilità;

grava sul dirigente l'onere della prova circa i requisiti previdenziali di cui sopra.

Il comma 19 specifica poi che l'indennità dovrà computarsi sull'ultima “retribuzione lorda (ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile), sull'eventuale quota variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato) e sui corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di fine rapporto, con l'esclusione delle ferie e dei permessi per ex festività”.

Ancora in materia di licenziamento, le modifiche all'art. 39 intervengono sulle anzianità richieste per la commisurazione dei termini di preavviso in caso di licenziamento non per giusta causa. Saranno quindi dovuti 6 mesi di preavviso per anzianità fino a 4 anni di servizio, 8 mesi tra 4 e 10 anni servizio, 10 mesi tra 10 e 15 anni di servizio, 12 mesi per anzianità superiori ai 15 anni.

Modificato infine l'art. 40 con riferimento all'entità del contributo aziendale per i servizi di outplacement del dirigente licenziato per causali diverse dalla giusta causa o dalla risoluzione consensuale in sede conciliativa. Le aziende infatti dovranno versare alla società di outplacement, individuata in accordo con il dirigente, un voucher non monetizzabile, del valore di € 5.000,00 netti, da utilizzarsi entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto.

In conclusione

Il nuovo CCNL tenta la conciliazione degli interessi delle parti alla luce della difficile congiuntura economica: lo stesso aumento retributivo, già bloccato con la proroga del precedente CCNL, decorre “solo” dal 1° gennaio 2017. Inoltre, alla pur sensibile riduzione delle tutele individuali in materia di licenziamento, corrispondono maggiori tutele “collettive” in materia di previdenza complementare e di sostegno alla ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione, in un quadro di sviluppo della cd. “bilateralità”: in questo senso si muove, ad esempio, l'estensione delle misure agevolative per le nuove assunzioni. Tali misure dovrebbero, tra l'altro, come espressamente dichiarato dalle parti in causa, favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione presso quelle aziende a conduzione “familiare” fin qui prive di un management qualificato, contribuendo così non solo al contemperamento degli interessi particolari, ma anche alla stessa “competitività del Paese”.

Leggi anche nella Sezione CCNL la scheda Commercio e turismo - Dirigenti imprese del terziario e servizi.

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