Contributi e applicabilità del termine di prescrizione
12 Ottobre 2015
Ai sensi dell'art. 3 L. n. 335/95, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni: il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. trova applicazione solo a seguito di incontrovertibilità derivante da una decisione giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato, e non anche nel caso di definitività della cartella di pagamento per mancata opposizione.
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