I contratti di solidarietà dopo la Stabilità 2016

La Redazione
13 Gennaio 2016

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 524/2016, interviene per chiarire la portata della disposizione contenuta nell'art. 1, co. 305, L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) in merito ai limiti temporali e finanziari per l'applicazione dei contratti di solidarietà.

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 524/2016, interviene per chiarire la portata della disposizione contenuta nell'art. 1, co. 305, L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) in merito ai limiti temporali e finanziari per l'applicazione dei contratti di solidarietà ex art. 5, D.L. n. 148/1993.

In particolare, si precisa che tutti i contratti di solidarietà stipulati:

  • entro il 15 ottobre 2015, saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
  • dal 15 ottobre 2015 ed entro il 30 giugno 2016 (ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà ex art. 46, co. 3. D.Lgs. n. 148/2015), saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.

Quanto alle risorse finanziarie, il Ministero impegnerà i fondi stanziati in ordine cronologico, procedendo quindi all'esaurimento dei residui degli anni precedenti e, solo successivamente, dei 60 milioni di euro previsti dall'ultima Stabilità.

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