Limite patrimoniale per il diritto all’assegno sociale: non si computa il reddito della casa

La Redazione
09 Febbraio 2015

In tema di assegno sociale attribuito a seguito di conversione dell'assegno per invalidità civile per il raggiungimento dei 65 anni d'età, ai fini della determinazione del requisito reddituale, non deve tenersi in considerazione il reddito della casa di abitazione.

Cass.civ., sez. VI, 21 gennaio 2014, n. 1081, sent.

In tema di assegno sociale attribuito a seguito di conversione dell'assegno per invalidità civile per il raggiungimento dei 65 anni d'età, ai fini della determinazione del requisito reddituale, non deve tenersi in considerazione il reddito della casa di abitazione. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1081/15, depositata il 21 gennaio.

Il caso. L'INPS ricorre in Cassazione al fine di ottenere l'annullamento della sentenza di merito che aveva riconosciuto indebita la sospensione dell'erogazione dell'assegno sociale a favore di una signora 65enne, precedentemente titolare dell'assegno di invalidità civile. L'ente previdenziale aveva sospeso il versamento della pensione sociale per superamento dei limiti di reddito, assumendo appunto che il reddito dell'interessata oltrepassasse la soglia patrimoniale rilevante, nel cui computo era stato incluso anche il reddito derivante dalla casa di abitazione della stessa. La Corte di merito, ritenendo necessaria l'esclusione di detta voce reddituale dal calcolo necessario per l'accertamento del requisito, accoglieva la domanda della signora relativa al riconoscimento del suo diritto all'assegno sociale.

Invalidità civile e trattamento pensionistico. La Corte di Cassazione respinge innanzi tutto la tesi del ricorrente, secondo la quale sarebbe necessario l'inserimento del reddito della casa di abitazione nel computo del limite reddituale per le prestazioni di invalidità civile, di cui l'assegno sociale costituisce trasformazione al compimento del 65esimo anno d'età. La Corte afferma infatti che l'ammissione degli invalidi civili, al compimento dei 65 anni, alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione delle provvidenze di invalidità civile ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte dell'ente previdenziale, della posizione patrimoniale dell'interessato, costituendo la titolarità della pensione di invalidità presupposto sufficiente per il conseguimento della pensione sociale a condizioni più favorevoli. Nel caso concreto pertanto si pone la necessità di accertare quale fosse il limite reddituale applicabile al beneficio assistenziale di invalidità civile di cui godeva l'interessata, prima della sua trasformazione in trattamento pensionistico.

Il reddito della casa è computabile? A tal fine, si rende doveroso l'accertamento dell'inclusione o meno del reddito derivante dalla casa di abitazione nelle componenti reddituali rilevanti. La questione è stata esaminata anche da precedenti pronunce della Corte medesima che hanno creato un costante orientamento interpretativo (Cass. n. 5479/12, n. 1456/12, n. 20387/13). In particolare si sottolinea che le disposizioni relative alla concessione della pensione sociale, condizionando il trattamento a determinati limiti di reddito, prevedono l'esclusione del computo degli assegni familiari e della casa di abitazione. Nonostante un successivo intervento in rialzo del limite reddituale, l'esclusione di quelle voci patrimoniali dal computo non è stata oggetto di modifiche. Anche le disposizioni più recenti confermano l'esclusione dei redditi dominicali dell'abitazione. In caso contrario, il limite reddituale previsto per le prestazioni assistenziali per invalidità, al momento della conversione delle stesse in pensione sociale (compimento dei 65 anni) andrebbe a detrimento dell'interessato considerando che all'invalidità si accompagnerebbe in tal caso un avanzamento dell'età. Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell'INPS.

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