Il padre manteneva, in modo prevalente e decisivo, il figlio inabile al lavoro, c’è “vivenza a carico”
18 Dicembre 2014
Cass.civ., sez. VI, 17 dicembre 2014, n. 26642, sent.
In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Se il requisito della “vivenza a carico” non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, accertando in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite. Così si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26642, depositata il 17 dicembre 2014. Il caso. La Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'INPS a corrispondere alla figlia la pensione di reversibilità, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte del padre. Figlio inabile al lavoro e a carico del genitore. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile. Occorre, quindi accertare in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite. Prova per presunzioni. Sul punto, precisa il Collegio, è stato chiarito che in tema di prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Inoltre, il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sul quale non è possibile alcun giudizio in sede di legittimità. |