Il padre manteneva, in modo prevalente e decisivo, il figlio inabile al lavoro, c’è “vivenza a carico”

La Redazione
18 Dicembre 2014

In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Se il requisito della “vivenza a carico” non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, accertando in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite.

Cass.civ., sez. VI, 17 dicembre 2014, n. 26642, sent.

In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Se il requisito della “vivenza a carico” non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, accertando in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite. Così si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26642, depositata il 17 dicembre 2014.

Il caso. La Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'INPS a corrispondere alla figlia la pensione di reversibilità, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte del padre.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'INPS sulla base di un unico motivo con il quale ha censurato la sentenza sul rilievo che la situazione di non autosufficienza economica dell'inabile e la convivenza con il de cuius, non costituivano elementi idonei a far ritenere raggiunta la prova del mantenimento del figlio inabile da parte del genitore.

Figlio inabile al lavoro e a carico del genitore. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile. Occorre, quindi accertare in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite.
La Corte territoriale, afferma il Collegio, nel ritenere sussistente la condizione della “vivenza a carico” del genitore deceduto, da parte della figlia, ha valorizzato alcune circostanze, tra le quali il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'aspirante alla pensione e la risalenza della coabitazione, da cui ha dedotto, in via presuntiva, che il genitore provvedeva al mantenimento della figlia.

Prova per presunzioni. Sul punto, precisa il Collegio, è stato chiarito che in tema di prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Inoltre, il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sul quale non è possibile alcun giudizio in sede di legittimità.
Rileva, pertanto, la S.C., alla luce dei principi sopra richiamati, come il motivo di ricorso si rileva inidoneo a validamente censurare l'accertamento operato dalla Corte d'appello. Conseguenza il rigetto del ricorso e la condanna dell'INPS alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.

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