La società in liquidazione coatta amministrativa deve solo l’indennità di fine rapporto

La Redazione
16 Dicembre 2014

In base all'art. 6 del d.l. n. 576/1978, l'impresa in liquidazione coatta amministrativa può riconoscere all'ex agente soltanto l'indennità di fine rapporto con esclusione di altre indennità quale, anche, l'indennità suppletiva.

Cass.civ. sez. lavoro, 16 dicembre 2014, n. 26413

In base all'art. 6 del d.l. n. 576/1978, l'impresa in liquidazione coatta amministrativa può riconoscere all'ex agente soltanto l'indennità di fine rapporto con esclusione di altre indennità quale, anche, l'indennità suppletiva. Così ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26413, depositata il 16 dicembre 2014.

Il caso. La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ammesso una società al passivo di un'altra società in liquidazione coatta amministrativa a titolo di indennità suppletiva ex art. 12, comma 4, dell'AEC. Rilevava la Corte che tale norma stabiliva che nel caso di recesso dell'impresa, all'agente spettava l'indennità suppletiva cessando il rapporto per causa a lui non imputabile.
Contro tale decisione la società in liquidazione coatta amministrativa propone ricorso per cassazione, censurando la sentenza per avere affermato che la risoluzione del rapporto di agenzia conseguente alla liquidazione coatta amministrativa della società mandante sia ascrivibile ad un comportamento comunque riconducibile a quest'ultima. La ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe in questo modo violato l'art. 6 del d.l. n. 576/1978, norma speciale e prevalente rispetto ad ogni altra.

Società in liquidazione coatta amministrativa e indennità di fine rapporto. A parere del Collegio la censura della ricorrente deve ritenersi fondata. Infatti, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità il principio di diritto applicabile alla fattispecie è quello in base al quale «l'art. 6 del d.l. n. 576/1978 – che dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risoluti di diritto alla data della pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura concorsuale e che l'indennità di fine rapporto è posta a carico della liquidazione – va interpretata nel senso che detta indennità è unicamente quella collegata con la risoluzione ipso iure del rapporto, conseguente alla procedura concorsuale, e non può comprendere quelle che la disciplina collettiva ricollega alle ipotesi di scioglimento del rapporto per volontà delle parti, quale il recesso per opera di una di esse.»
Sulla base di queste considerazioni, la S.C. cassa la sentenza impugnata e, non essendoci ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa con il rigetto dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla società, dovendo essere confermata la decisione del commissario straordinario che ha riconosciuto alla società la sola indennità di fine rapporto.

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