La società in liquidazione coatta amministrativa deve solo l’indennità di fine rapporto
16 Dicembre 2014
Cass.civ. sez. lavoro, 16 dicembre 2014, n. 26413
In base all'art. 6 del d.l. n. 576/1978, l'impresa in liquidazione coatta amministrativa può riconoscere all'ex agente soltanto l'indennità di fine rapporto con esclusione di altre indennità quale, anche, l'indennità suppletiva. Così ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26413, depositata il 16 dicembre 2014. Il caso. La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ammesso una società al passivo di un'altra società in liquidazione coatta amministrativa a titolo di indennità suppletiva ex art. 12, comma 4, dell'AEC. Rilevava la Corte che tale norma stabiliva che nel caso di recesso dell'impresa, all'agente spettava l'indennità suppletiva cessando il rapporto per causa a lui non imputabile. Società in liquidazione coatta amministrativa e indennità di fine rapporto. A parere del Collegio la censura della ricorrente deve ritenersi fondata. Infatti, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità il principio di diritto applicabile alla fattispecie è quello in base al quale «l'art. 6 del d.l. n. 576/1978 – che dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risoluti di diritto alla data della pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura concorsuale e che l'indennità di fine rapporto è posta a carico della liquidazione – va interpretata nel senso che detta indennità è unicamente quella collegata con la risoluzione ipso iure del rapporto, conseguente alla procedura concorsuale, e non può comprendere quelle che la disciplina collettiva ricollega alle ipotesi di scioglimento del rapporto per volontà delle parti, quale il recesso per opera di una di esse.» |