Le società a capitale misto hanno l’obbligo di pagare i contributi previdenziali?

La Redazione
11 Dicembre 2013

In tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità. Non trova applicazione, infatti, l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato. Resta, dunque, irrilevante la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell'ente pubblico.

Cass.civ., sez. VI, 10 dicembre 2014, n.25952, sent.

In tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità. Non trova applicazione, infatti, l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato. Resta, dunque, irrilevante la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell'ente pubblico. Questo l'orientamento giurisprudenziale ripreso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25952, depositata il 10 dicembre 2014.

Il caso. Una società proponeva opposizione contro una cartella esattoriale con la quale era chiesto il pagamento in favore dell'Inps di somme a titolo di contributi previdenziali. Il Tribunale accoglieva l'opposizione annullando la cartella opposta. La Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, respingeva l'opposizione alla cartella esattoriale confermando l'obbligo contributivo.
La società ha proposto ricorso in Cassazione. Ha dedotto vizio di motivazione della decisione impugnata con riferimento alle allegate caratteristiche di essa società, che in ragione del peculiare oggetto, della presenza di capitale pubblico, della dominanza dell'ente pubblico, dell'assoggettamento al regime di concessione pubblica ed al controllo della Corte dei Conti, non si presentava ad essere inquadrata, come invece avvenuto, nell'ambito della normale società per azioni di diritto comune. Censurando, quindi, la decisione per avere escluso che nei confronti della ricorrente stessa potesse trovare applicazione l'esonero dalla contribuzione.
Contribuzione previdenziale società a capitale misto. Interviene il Collegio riprendendo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, «in tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell'ente pubblico. È stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per l'ente locale la modalità di gestione consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico.»
Col richiamo a tale giurisprudenza la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione all'Inps delle spese di lite.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.