Dovere di fedeltà del lavoratore, assente per temporanea inabilità: il successivo miglioramento è da segnalare
13 Aprile 2016
In tema di giusta causa di licenziamento, già la mera circostanza che il lavoratore, assente dal lavoro per una temporanea inabilità assoluta derivante da un infortunio avvenuto solo un giorno prima, abbia omesso di comunicare al datore di lavoro il proprio miglioramento delle condizioni di salute, tale da consentire l'espletamento di altre prestazioni lavorative (nella specie, barista), viola di per sé il precetto dettato dall'art. 2105 c.c., il quale va collegato ai principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente. |