La copertura assicurativa dell’infortunio sul lavoro accaduto nell’esercizio di un’attività connessa a quella agricola principale
14 Aprile 2017
Massima
Al fine del riconoscimento della tutela assicurativa di un infortunio sul lavoro, l'evento lesivo accaduto al lavoratore agricolo deve verificarsi nell'esercizio di mansioni rientranti in operazioni di uso corrente che non esprimano una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale. Il caso
Il titolare di un'azienda agricola, mentre si recava a piedi per effettuare il pagamento di una fattura di acquisto di gasolio necessario per l'alimentazione dei mezzi di lavorazione della terra di proprietà del figlio, titolare, anch'esso di un'altra azienda agricola, veniva investito da un'autovettura, perdendo la vita.
Il coniuge superstite chiedeva all'INAIL il riconoscimento della tutela assicurativa, poi esclusa, trattandosi di infortunio mortale accaduto nell'espletamento di un'attività imprenditoriale-organizzativa.
Il familiare superstite, allora, adiva il Tribunale per sentire condannare l'Istituto all'erogazione delle prestazioni di legge, che veniva negata con sentenza confermata anche dalla Corte di Appello, secondo cui “l'infortunio si era verificato nell'adempimento di un dovere o di un interesse personale dell'agricoltore, e non invece nello svolgimento dell'attività agricola, da intendersi come attività funzionalmente collegata al lavoro agricolo, per la quale solo sussiste la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro”.
Con ricorso per Cassazione il coniuge superstite ha chiesto l'annullamento della sentenza, dolendosi che la Corte di Appello non avesse considerato il pagamento del gasolio un'attività agricola protetta in quanto funzionale e strettamente connessa all'attività agricola.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di appello. La questione
La questione esaminata dalla Corte di Cassazione è la seguente: l'attività di pagamento del gasolio necessario per il funzionamento delle macchine agricole riguarda l'organizzazione dell'attività economica aziendale sotto l'aspetto contabile, ed è quindi esclusa dalla tutela previdenziale, ovvero può considerarsi un'attività connessa, complementare e/o accessoria all'attività agricola, in quanto necessaria per il suo stesso svolgimento? La soluzione giuridica
La Suprema Corte ha annullato la sentenza di merito, reputando che l'acquisto del carburante costituisca un'attività connessa e complementare all'attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale; cosicché il relativo pagamento, costituendo un atto dovuto ed ineludibile dell'unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all'attività agricola, indipendentemente dal momento in cui esso è eseguito.
La Corte perviene a tale conclusione richiamando l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, consolidatasi nel tempo, del disposto di cui all'art. 205, D.P.R. n. 1124/1965, in base al quale l'infortunio accaduto al lavoratore agricolo viene indennizzato se l'evento si verifichi nell'espletamento di un'attività avente il duplice carattere della manualità e della abitualità rispetto alle occupazioni protette.
In particolare, la Magistratura superiore ha ravvisato il requisito della manualità nell'espletamento di mansioni di carattere esecutivo che rientrino in operazioni di uso corrente, mentre lo ha escluso nell'esercizio di un'attività rivolta all'organizzazione e/o direzione dell'attività economica, a causa della prevalenza del carattere imprenditoriale.
Non sempre, però, le soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità sono state uniformi, soprattutto quando si è trattato di decidere se riconoscere la tutela assicurativa ad infortuni accaduti durante l'espletamento di attività connesse o complementari, tanto che si è venuta a creare un'ampia e variegata casistica.
Sono stati ritenuti meritevoli della tutela assicurativa, ricorda la Corte, gli infortuni subiti dall'agricoltore:
All'opposto la Suprema Corte ha ritenuto prevalente il momento organizzativo dell'attività economica, escludendo la tutela quando l'infortunio si è verificato:
Al fine del riconoscimento della tutela assicurativa, sostiene la Corte, gli eventi dannosi che colpiscono il lavoratore agricolo devono prodursi a causa o in occasione delle attività alle quali i medesimi sono adibiti, con la conseguenza che sono indennizzabili solo gli infortuni che si pongano in uno stretto rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività protetta.
Dunque l'acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa, così come la vendita dei prodotti e le attività ad esse preliminari e consequenziali, in quanto connessi, complementari e accessori, diretti all'alienazione dei prodotti agricoli sono ricompresi nell'assicurazione contro gli infortuni; conseguentemente il pagamento, quando sia legato da vincolo sinallagmatico all'acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, rientra tra le attività manuali e abituali, a prescindere dal tempo in cui esso si perfeziona, trattandosi di momento essenziale e fisiologico della operazione volta all'acquisizione del bene necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa. Osservazioni
Ancora una volta la Suprema Corte interpreta con larghezza la nozione di attività connessa e/o complementare all'attività agricola, nella quale viene ricompreso l'acquisto di gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra, escludendo che il relativo pagamento rientri nella fase dell'organizzazione dell'attività economica aziendale sotto l'aspetto contabile.
Si tratta di decisione convincente, con cui la copertura assicurativa è stata garantita poiché tra attività agricola principale e quella ad essa connessa intercorre un rapporto funzionale tale da far considerare la seconda come un momento essenziale e fisiologico della prima (Cass. sez. lav., 2 giugno 1998, n. 5416).
L'acquisto del carburante per i mezzi agricoli, in effetti, rientra nelle operazioni di acquisto di materiale di uso corrente nell'azienda (Cass. sez. lav., 1 ottobre 1997, n. 9600), proprio perché necessario quotidianamente per consentirne la movimentazione; al contrario, se si fosse trattato di acquisto di combustibile per il riscaldamento domestico innegabilmente sarebbe venuta meno la connessione con l'attività agricola principale (Cass. sez. lav., 29 aprile 2003, n. 6675).
In precedenza, il carattere di attività connessa era stato riconosciuto all'acquisto di alcuni bulloni per una serra rilevando il carattere di operazione meramente esecutiva (Cass. sez. lav., 1 ottobre 1997, n. 9600; Cass. 6 aprile 1999, n. 3315) o all'acquisto di beni direttamente necessari per la produzione agricola (quali l'acquisto del bestiame: Cass. sez. lav., 2 giugno 1998, n. 5416; l'acquisto di una macchina seminatrice: Cass. sez. lav., 2 luglio 2002, n. 9757); ma era stato negato all'acquisto di un attrezzo da utilizzare nell'azienda agricola (Cass. sez. lav., 27 agosto 1991, n. 9183).
Sembra, allora, che la giurisprudenza di legittimità, superati i precedenti tentennamenti, abbia preferito la soluzione estensiva, respingendo la tesi che la tutela assicurativa riguardi i soli rischi immediatamente e direttamente connessi alla fase materiale “peculiare e tipica” della prestazione di lavoro agricolo.
Poiché il carburante rappresenta un bene necessario per lo svolgimento dell'attività agricola principale, osserva la Corte, il suo acquisto, come anche il suo pagamento, sia che avvenga contestualmente sia che avvenga in un momento successivo alla consegna, partecipa della stessa natura connessa e complementare all'attività agricola principale, non rientrando nella fase organizzativa – imprenditoriale, che si configura solo quando l'acquisto, o la consegna, riguarda beni necessari per l'organizzazione amministrativa e contabile (Cass. sez. lav., 26 giugno 2004, n. 11929; Cass. sez. lav., 25 ottobre 2005, n. 20661; Cass. sez. lav., 14 febbraio 2008, n. 3770), “per i quali non siano state effettuate in precedenza una valutazione ed una scelta” (Cass. sez. lav., 1 ottobre 1997, n. 9600). |