Assenza di “progetti”: la subordinazione è la naturale qualifica del contratto
13 Maggio 2015
L'art. 61 d.lgs. 276/2003 richiede chiaramente che il progetto (o il programma) debba essere del collaboratore, non dell'azienda: il progetto concreto assegnato al lavoratore non può essere generico o consistere in una mera serie di attività ripetitive ed esecutive perché in tal caso il progetto stesso finisce per sovrapporsi e perseguire lo scopo che la società si è assunta e va a coincidere con l'attività imprenditoriale del datore di lavoro, semplicemente ripartita numericamente fra più collaboratori. (Nella specie, atteso che nei contratti a progetto non era ravvisabile la sussistenza di un progetto individuale, il Tribunale ha qualificato il rapporto quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
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