Spese per aggiornamento professionale: disciplina e imputabilità

La Redazione
13 Giugno 2016

Il concorso delle spese del datore di lavoro al fine dell'aggiornamento professionale dei giornalisti è disciplinata unicamente dalla contrattazione collettiva (art. 45 CCNLG) che, a sua volta, ne affida la concreta determinazione agli accordi aziendali: in particolare, le somme erogate a titolo di aggiornamento professionale ...

Spese di aggiornamento professionale dei giornalisti e imputabilità somme
Il concorso delle spese del datore di lavoro al fine dell'aggiornamento professionale dei giornalisti è disciplinata unicamente dalla contrattazione collettiva (art. 45 CCNLG) che, a sua volta, ne affida la concreta determinazione agli accordi aziendali: in particolare, le somme erogate a titolo di aggiornamento professionale non concorrono a determinare la base imponibile ai fini contributivi se, e solo se, la contrattazione collettiva prevede una correlazione delle somme erogate ad incrementi di produttività, qualità e di competitività misurabili.

Onere del datore provare le spese di formazione
In ordine all'aggiornamento professionale dei giornalisti, incombe al datore di lavoro l'onere di provare: a) la sussistenza di un collegamento tra le spese che l'azienda sostenga direttamente a tale titolo ovvero costituiscano oggetto di rimborso proprio dipendente e l'attività di aggiornamento culturale e professionale; b) la fruizione dell'aggiornamento professionale da parte del lavoratore e non da parte di soggetti terzi; c) la connessione con il rapporto di lavoro e la rispondenza ad un interesse delle aziende editoriale della erogazione e/o del rimborso delle somme a titolo di aggiornamento professionale (Circolare INPGI 2002); in caso di contestazione da parte dell'Istituto previdenziale, incombe inoltre al datore di lavoro l'onere di provare che le somme sono state erogate per le specifiche attività e finalità previste dalla circolare INPGI 2006. (Nella specie, il Tribunale ha chiarito infatti che, in conformità al principio della c.d. “riferibilità o vicinanza della prova”, in considerazione del numero dei giornalisti oltre che del numero delle attività e dei beni ai quali si riferiscono le somme erogate dal datore di lavoro, è quest'ultimo ad avere la immediata disponibilità di tutte le prove documentali relative alle somme erogate).

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