Somministrazione, regime autorizzatorio delle agenzie specialistiche

La Redazione
13 Luglio 2016

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 10137/2016, ha fornito chiarimenti sulle agenzie di somministrazione specialistiche di cui agli artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 276/2003 dopo le modifiche di cui al D.Lgs. n. 81/2015 che ne ha abrogato l'art. 20, co. 3.

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 10137/2016, ha fornito chiarimenti sulle agenzie di somministrazione specialistiche di cui agli artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 276/2003 dopo le modifiche di cui al D.Lgs. n. 81/2015 che ne ha abrogato l'art. 20, co. 3.

Sottolinea il Dicastero che il regime autorizzatorio delle agenzie di somministrazione rimane quello operante prima dell'intervento del Decreto attuativo del Jobs Act, ovvero il regime contenuto nel D.Lgs. n. 276/2003.

Pertanto, possono essere confermate le iscrizioni a titolo definitivo delle agenzie di somministrazione specialistiche, già autorizzate a titolo provvisorio ai sensi dei citati artt. 4 e 5, sulla base dei medesimi requisiti sussistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione provvisoria e non anche di quelli “più gravosi” previsti invece per le agenzie di somministrazione generalista, le quali possono invece somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

In ogni caso, conclude il Ministero, alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si applica l'art. 31, D.Lgs. n. 81/2015 circa la sussistenza del limite quantitativo del 20% rispetto al numero dei lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso l'utilizzatore.

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