Limiti pignorabilità stipendioFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 545
13 Luglio 2017
Sono pignorabili - a seguito di pignoramento notificato presso il terzo/datore di lavoro - le mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima, del lavoratore impiegato presso una società privata (CCNL Pubblici esercizi)?
La pignorabilità delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, viene ad essere limitata ad una determinata percentuale, ossia il 20% secondo quanto disposto dall'art. 545, co. 3 e 5 c.p.c. La tredicesima e la quattordicesima costituiscono emolumenti che trovano la propria giustificazione nell'esercizio della prestazione lavorativa, pertanto, possono essere ricondotte alle disposizioni normative suddette. Il legislatore prevede la impignorabilità di tali somme di denaro, specificandosi, però, che l'espropriazione presso terzi sarà possibile nei limiti di 1/5 delle medesime. |