Variazione del luogo di lavoro

21 Novembre 2014

Si desidera sapere se il datore di lavoro possa spostare - a propria discrezione - il lavoratore dal luogo di lavoro originario o se sia tenuto all'osservanza di precise condizioni di legge.

Si desidera sapere se il datore di lavoro possa spostare - a propria discrezione - il lavoratore dal luogo di lavoro originario o se sia tenuto all'osservanza di precise condizioni di legge.

Il luogo in cui il lavoratore deve rendere la sua prestazione viene definito all'atto dell'assunzione. Il luogo di lavoro può essere stabilito in un punto fisso (come la sede dell'azienda o dell'unità produttiva di assegnazione) o essere identificato con un ambito territoriale (come la zona assegnata a un venditore o piazzista) ovvero ancora non essere predeterminabile in ragione del tipo di attività (come nel caso dei trasfertisti tenuti per contratto a espletare la propria attività lavorativa in luoghi sempre diversi).

Durante lo svolgimento del rapporto, il luogo di lavoro inizialmente stabilito può essere variato dal datore di lavoro, con le limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.

A tal fine vengono utilizzati gli istituti del trasferimento individuale o collettivo, della trasferta e del distacco.

Nel caso di trasferimento del lavoratore, questo è legittimo se:

  • è stato determinato da comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive;
  • secondo la prevalente giurisprudenza, il datore di lavoro ha comunicato i motivi del trasferimento stesso al lavoratore che ne abbia fatto espressa richiesta;
  • le mansioni alle quali il dipendente viene assegnato nella sede di destinazione sono almeno equivalenti rispetto a quelle precedentemente svolte;
  • non lede la sicurezza e la dignità dei lavoratori.

La materia del trasferimento è però disciplinata in maniera preponderante dai vari contratti collettivi e pertanto bisogna tener conto delle differenze tra i singoli settori merceologici.

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