Sospensione dell’attività imprenditoriale: lavoratori in “nero"

20 Novembre 2014

Quali sono le condizioni secondo le quali gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono imporre la sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso sia rilevata la presenza di lavoratori “in nero” in sede ispettiva?

Quali sono le condizioni secondo le quali gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono imporre la sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso sia rilevata la presenza di lavoratori “in nero” in sede ispettiva?

Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14) per l'impiego di lavoratori "in nero" qualora sia accertato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Sono considerati irregolari:

  • tutti quei lavoratori per i quali non siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ovvero non siano stati effettuati gli adempimenti concernenti i soci lavoratori, i collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari, i coadiuvanti di imprese commerciali (D.P.R. n. 1124/1965, art. 23);
  • tutti i soggetti comunque riconducibili all'ampia nozione di "lavoratore", come definita dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, c. 1, lett. a), rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto.

L'entità percentuale dei lavoratori "in nero" va calcolata sul numero complessivo di coloro che sono presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo e non sul numero dei lavoratori regolari.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si rilevi in un'azienda la presenza complessiva di 10 lavoratori di cui 3 "in nero", l'incidenza degli irregolari sarà pari al 30%. Il provvedimento di sospensione non si applica qualora il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa (Circ. 10.11.2009, n. 33).

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