Fasce orarie nel part-time verticale
19 Novembre 2014
In caso di contratto a tempo parziale di tipo verticale con prestazione di lavoro giornaliera uguale a quella ordinaria è obbligatorio per legge indicare le fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nell'arco della singola giornata?
Non risponde ad un obbligo di legge indicare le fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nella singola giornata, essendo sufficiente indicare l'entità della prestazione (ad es.: lunedì 8 ore, giovedì 8 ore e venerdì 8 ore). Infatti, la previsione legislativa di indicazione delle fasce orarie è finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero. Per contro, nell'arco di tempo in cui la prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno, non vige alcun obbligo di legge di predeterminare l'esatta collocazione del tempo di lavoro. Sono pertanto da ritenersi ancora valide le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale (sent. n. 210/1992) secondo cui: a) se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell'arco della giornata; b) se le parti hanno invece convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell'arco della settimana deve essere preventivamente determinata; c) se le parti hanno infine pattuito che la prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i mesi in cui l'impegno lavorativo dovrà essere adempiuto (Interpello n. 11/2009). |