Sulla legittimità del termine apposto al contratto
13 Novembre 2015
La decadenza ai sensi dell'art. 32, L. 183/2010 non può retroagire all'epoca in cui la norma non esisteva e, quindi, il temine iniziale da cui decorrono i 60 giorni per impugnare il licenziamento e contestare la legittimità del termine apposto al contratto - riguardo ai contratti a tempo determinato, già conclusi alla data di entrata in vigore della suddetta legge – deve individuarsi proprio nella stessa data di entrata in vigore.
Nel contratto di somministrazione di lavoro deve esservi una correlazione tra la motivazione indicata nell'accordo, le effettive esigenze del datore di lavoro e le mansioni concretamente svolte dal lavoratore in missione: diversamente ragionando, la condizione di liceità prevista dall'art. 20 D.lgs. 276/2003 sarebbe soltanto un mero onere formalistico, in quanto risulterebbe sufficiente individuare una qualsiasi motivazione astrattamente plausibile, per avere un legittimo contratto di somministrazione. (Nella specie, rilevata - tranne che per l'ultimo contratto - la decadenza di cui all'art. 32 del c.d. Collegato Lavoro ed atteso che l'ultima assunzione in regime di somministrazione - avvenuta senza soluzione di continuità con i precedenti rapporti contrattuali - era sorretta da giustificazione non riscontrata nelle suddette esigenze del datore né nelle mansioni svolte, il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del contratto e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
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