Legge di Stabilità 2016 e assicurazione infortuni

22 Gennaio 2016

La legge di Stabilità 2016 contiene diverse disposizioni in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alcune dirette, altre con impatto riflesso: rivalutazione periodica degli indennizzi per danno biologico; copertura assicurativa Inail per alcune categorie di volontari; benefici amianto; cure termali; riduzione della base imponibile a fini fiscali e contributivi; interventi a favore del welfare aziendale; investimenti dell'Inail; fondo per le macchine agricole.
Abstract

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 contiene diverse disposizioni in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alcune dirette, altre con impatto riflesso: rivalutazione periodica degli indennizzi per danno biologico; copertura assicurativa Inail per alcune categorie di volontari; benefici amianto; cure termali; riduzione della base imponibile a fini fiscali e contributivi; interventi a favore del welfare aziendale; investimenti dell'Inail; fondo per le macchine agricole.

La rivalutazione periodica degli indennizzi per danno biologico

L'art. 10 l. 15/1963 ha introdotto la rivalutazione periodica delle rendite Inail.

Nel passaggio dal regime del t.u. 1124/1965 a quello del

d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38

, la componente patrimoniale ha ereditato dalle precedenti leggi il

meccanismo di rivalutazione periodica delle rendite, mentre l'

art. 13

d.lgs. 38/2000

non ha previsto un meccanismo di rivalutazione degli indennizzi del danno biologico, sicché gli importi relativi sono rimasti a lungo cristallizzati sui valori dell'anno 2000, con progressiva diminuzione del livello di tutela dei lavoratori.

A partire dal 2007 il legislatore è intervenuto, prima con due provvedimenti di recupero parziale, ed ora, con la legge di stabilità in commento, con il terzo organico a regime:

- il

Protocollo sul welfare del

23 luglio 2007

, e la relativa legge

di recepimento

24 dicembre 2007,

n.

247

,

hanno previsto allo scopo uno stanziamento di 50 milioni, nell'ambito del quale la Consulenza statistico attuariale dell'Inail ha calcolato una percentuale di incremento degli indennizzi per danno biologico dell'8,68%, pari al 50% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2006 (

circ. Inail 7 luglio 2009 n. 37

);

- la seconda, del

7,57%, che si

aggiunge alla precedente,

in forza della

legge 27

dicembre 2013 n. 147

(legge di stabilità 2014), art. 1, comma 129, a decorrere dall'anno 2014 (

circ. Inail 9

maggio 2014 n. 26

).

Per avere un'idea delle grandezze in gioco, un indennizzo in capitale per un danno del 15% maschio liquidato in euro 17.430 in base al

d.lgs. 38/2000,

ammonta, dal 1° gennaio 2014

per effetto dei due incrementi, ad euro 20.263 (gli stessi valori femmina sono rispettivamente 18.302 e 21.276) (per una analisi statistica completa vedi

Sorrentini

, I miglioramenti della tutela assicurativa nell'ambito della legge di stabilità 2014

, in

Riv.inf.mal.prof.

2014, I, 53).

Il comma 303 della l. 208/2015 (la legge è composta di unico articolo, con 999 commi, per cui indicheremo direttamente i commi) dispone che a partire dal 1º luglio 2016 gli importi degli indennizzi del danno biologico sono rivalutati, ciascun anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi annuali calcolati al 1° luglio 2016 si aggiungono a quello complessivo del 16,25% maturato finora (8,68+7,57).

Per il finanziamento di tali incrementi si provvede, per il triennio 2016-2018, con storni contabili, e, a partire dall'anno 2019, con la revisione della tariffa dei premi.

Si tratta perciò di un intervento metodologicamente diverso dai due precedenti, perché costituisce un ritorno ai meccanismi attuariali propri del sistema di finanziamento Inail, dando così certezza della continuità delle prestazioni, non subordinate alla capienza di un fondo.

Nello stesso tempo, proprio per questa esigenza di copertura, il comma 303 cit. subordina l'incremento a regime alla revisione della tariffa dei premi, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018.

È opportuno ricordare che la

legge di Stabilità

2014 cit. ha disposto la riduzione generalizzata dei premi Inail (art. 1, comma 128), nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, fino alla revisione della tariffa.

Sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico-attuariale dell'Inail e del limite stabilito dalla legge, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi é stata determinata nel 14,17% per il 2014; al

15,38%

per il 2015, pari a +1,21% sul 2014 (determina presidenziale n. 327/2014), e al 16,61% per il 2016 (circ. Inail 17 dicembre 2015 n. 87).

La riduzione è in parte autofinanziata, ed in parte con un apporto della finanza pubblica di euro 500 milioni per il 2014, 600 per il 2015, 700 per il 2016, fino alla revisione della tariffa.

Questa risulta perciò cruciale per ricondurre alla organicità di sistema tutte queste spinte di direzione opposta.

Copertura assicurativa Inail per alcune categorie di volontari

L'attività di volontariato si presenta, sotto il profilo dell'assicurazione infortuni, molto variegata, con almeno quattro diversi modelli:

a) per alcune forme di volontariato, come i soci volontari delle cooperative sociali, introdotte e disciplinate dalla l. 8 novembre 1991, n. 381, mediante l'estensione pura e semplice del regime del t.u. 1124 (art. 2, comma 3; De Compadri, Volontariato e assicurazione infortuni, in Dir.prat.lav., 1992, 189; Mariani, La Legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali, in Riv. it. dir. lav., 1992, I, 209);

b) per le attività di volontariato disciplinate dalla l. 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul Volontariato), mediante l'obbligo di stipulare polizze assicurative private, per le prestazioni infortunistiche e le malattie indicate dalle singole leggi (art. 4), come agli esordi della protezione infortunistica dei lavoratori;

c) per le

attività di cooperazione ai Paesi in via di sviluppo

(

L. 26 febbraio 1987, n. 49

), viene assicurato al personale assunto a contratto, che non sia già dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni, il pagamento di un equo indennizzo per le lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o a causa di esso, mediante convenzione tra l'amministrazione o l'ente assuntore e l'Istituto nazionale delle assicurazioni (art. 26);

d) l'art. 12 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 114 del 2014 (c.d. decreto Madia) ha ritagliato, nell'ambito dell'obbligo assicurativo già previsto dall'art. 4 della legge 266/1991, una speciale forma di copertura in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali; a tale scopo ha istituito, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, presso il Ministero del lavoro, un Fondo finalizzato a reintegrare l'Inail dell' “onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni”.

I volontari beneficiari della copertura assicurativa Inail sono i soggetti percettori delle seguenti prestazioni:

a) cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria;

b) integrazione salariale e contributo di cui all'art. 5, commi 5 e segg. del decreto legge 148/1993 convertito dalla legge 236/1993 a seguito di stipula di contratti di solidarietà;

c) indennità di mobilità anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini Aspi;

d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 3 della legge 92/2012 e successive modificazioni;

e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale, individuate come utili per accedere alla misura sperimentale.

Soggetti obbligati sono le organizzazioni appartenenti al cosiddetto “terzo settore”, intendendo come tali le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della legge 383/2000 e le cooperative sociali.

Il Fondo funziona così: ad esso vengono imputati i premi speciali unitari necessari alla copertura, secondo il sistema attuariale ordinario, determinati in euro 258 annui, frazionabili in euro 0,86 per ogni giornata lavorativa prestata, secondo la voce di tariffa unica 0730 del settore terziario.

L'esperimento è stato prorogato per gli anni 2016 e 2017 dal comma 312 della legge di Stabilità 2016, ed esteso a:

- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'art. 21, comma 4-ter, della legge n. 354/1975, aggiunto dal d.l. 78/2013, conv. in l. 94/2013, che ha consentito di assegnare i detenuti e gli internati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda;

- volontari in genere impegnati in territori montani, nel limite di euro 100.000 annui (comma 313).

Benefici amianto

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha istituito (art. 1, commi 241-246) un Fondo per le vittime dell'amianto, gestito dall'Inail con contabilità autonoma e separata, con lo scopo di fornire prestazioni assistenziali parallele ed aggiuntive a quelle assicurative già prestate dall'Inail, ai sensi del t.u. 1124.

Hanno diritto alla prestazione del Fondo:

- i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'Inail e dal soppresso Ipsema, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all'11% in "regime testo unico" e al 16% in "regime danno biologico");

- i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax", individuati ai sensi dell'art. 85 del t.u., titolari di rendita ai superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato.

La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 116, l. 23 dicembre 2014 n. 190) ha esteso il beneficio, in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai soli malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale.

La legge ha così recuperato, in parte, l'originaria impostazione universalistica del disegno di legge Casson (sul modello della legge francese 23 dicembre 2000 n. 1257, che aveva istituito in quel Paese (art. 53, c

ompletato dal décret n. 2001-963 du 23 octobre 2001

) un Fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante, che copre non solo le victimes professionnelles, come da noi, ma anche les victimes environnementales, e cioè i cittadini esposti alla polluzione ambientale da amianto), che si era persa nel passaggio dal disegno di legge all'emendamento alla legge finanziaria del 2008.

La legge di Stabilità 2016 estende

ulteriormente questo beneficio agli eredi delle vittime familiari o ambientali decedute nel corso del 2015, categoria inedita nel panorama della tutela infortunistica, dove costituisce principio consolidato che la rendita ai superstiti spetta ai familiari selezionati dall'art. 85 t.u. 1124 in ragione del grado di bisogno, jure proprio, e non jure hereditatis.

Cure termali

I commi 301 e 302 hanno ribadito la divisione di compiti tra Servizio sanitario nazionale e Inail, già configurato dalle leggi precedenti ed in particolare dagli artt. 4 e 5 legge 24 ottobre 2000 n. 323 (riordino del settore termale): al primo il compito di erogare le cure termali previste in protocolli recepiti dalla Conferenza Stato-Regioni; all'Inps e Inail quello di erogare ai propri assistiti le prestazioni economiche accessorie (le spese di viaggio e di soggiorno in alberghi convenzionati), sulla base dei protocolli di cui sopra e di quelli definiti dagli enti stessi, a fini innanzitutto di prevenzione, nonché di cura e riabilitazione.

Le spese a carico dell'Inail si estendono anche all'accompagnatore dell'invalido, se vi è necessità della sua presenza.

Interventi sulla base imponibile, a fini fiscali e contributivi

I commi 182/189 contengono diverse disposizioni che intendono incentivare il ricorso alla contrattazione di secondo livello, sul modello della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 67

).

L'incentivo è duplice:

- per i lavoratori la quota di

retribuzione

correlata ad aumenti di produttività o erogata sotto forma di partecipazione agli utili, previsti da contratti aziendali o territoriali (c.d. di secondo livello) è soggetta ad una imposta sostituiva Irpef con l'aliquota fissa del 10%;

- per i datori di lavoro la stessa quota beneficia di uno sgravio contributivo secondo una percentuale determinata con decreto ministeriale mediante riparto del fondo di finanziamento a ciò destinato.

I limiti quantitativi sono aggiornati come segue: 2.000 euro annui lordi per ciascun dipendente, aumentati a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell' organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto da emanarsi dal Ministro del lavoro; reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione dei premi di risultato, a euro 50.000.

La modifica del meccanismo d'azione del beneficio, l'assenza nei testi normativi di legge e regolamentari dell'endiadi “premi e contributi” con la quale vengono normalmente designati i contributi Inail (vedi il precedente comma 178), i criteri di riparto sembrano comportare come conseguenza che il nuovo beneficio non si applica ai contributi Inail (messaggio Direzione centrale rischi 30

gennaio

2009), a differenza del regime di decontribuzione della base imponibile prevista dalla precedente legge 23 maggio 1997 n. 135, che incideva conseguentemente anche sui premi Inail (circolare Inail 4 marzo 1998 n. 10).

Interventi a favore del welfare aziendale

Il comma 190 prosegue sulla strada iniziata dall'art. 2, comma 15, legge 335/1995 che aveva invertito la tendenza onnicomprensiva, escludendo dalla retribuzione imponibile le spese sostenute dal datore di lavoro per due capitoli:

- in favore dei figli dei dipendenti per: asili nido aziendali; colonie climatiche; borse di studio compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

- per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali.

Il comma 190 ha riformulato le lettere f) e f-bis) dell'art. 51, Tuir, e vi ha aggiunto la lett. f-ter.

I beneficiari delle misure di welfare sono i dipendenti ed i familiari indicati nell'art. 12 Tuir, e cioè: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e, per quelli dediti agli studi o a tirocinio gratuito, fino all'età di 26 anni, anche se non fiscalmente a carico.

La legge di stabilità 2015 cit. aveva già aggiunto alle previsioni precedenti, relative a spese di assistenza all'infanzia, sportive, ricreative e culturali, le spese di assistenza sociale e sanitaria o culto.

Il comma 190 ha riformulato la lett. f), nei seguenti termini: l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari di cui sopra, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100, e cioè per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

La lett. f-bis è riformulata in modo da inserirvi i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali.

La lett. f-ter costituisce una novità: servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12. È importante ricordare che tale norma ricomprende, oltre il coniuge ed i figli indicati sopra, ogni altra persona menzionata nell'art. 433 cod.civ. che conviva con il dipendente (ascendenti, suoceri, fratelli). È probabile che si affermerà una interpretazione estensiva, perché il rinvio non è all'obbligo di prestare gli alimenti disciplinato dall'art. 433 c.c., ma alle categorie di soggetti ivi menzionate, verso i quali l'obbligo morale di assistenza prescinde dalla convivenza.

Il comma 190 ha poi aggiunto all'art. 51 Tuir un comma 3-bis, per il quale l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire, ai fini dell'esclusione dalla base imponibile, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Tutti questi valori sono esclusi dalla imposta sostitutiva del 10% di cui al numero precedente (comma 184).

Infine il comma 8 abroga il comma 4-bis dell'art. 51 Tuir: per gli atleti professionisti non costituisce fringe benefit il costo sostenuto dalle società sportive per l'assistenza nelle trattative.

Investimenti dell'Inail

I commi 717-718 impongono all'Inail di destinare ulteriori 50 milioni di euro per la realizzazione di scuole innovative, compresa l'assunzione del personale tecnico necessario, nell'ambito degli investimenti immobiliari delle sue ingenti riserve tecniche, vincolati da leggi precedenti (da ultimo, specificamente per istituti scolastici: art. 18, comma 8, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98).

Fondo per le macchine agricole

Sotto il titolo di “miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, il comma 862 istituisce presso l'Inail un fondo di 45 milioni per il 2016, e di 35 milioni ciascun anno a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, in favore delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Al finanziamento del fondo si provvede (comma 864) in parte mediante soppressione delle riduzioni tariffarie per andamento infortunistico positivo previste dall'art. 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, contestualmente abrogato dal comma 865, ed in parte

con una quota delle risorse programmate dall'Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza previsti dall'art. 11, comma 5, del d.lgs. 81/2008, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

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