Mail aziendale per fini personali: la CEDU dichiara legittimo il controllo del datore di lavoro

La Redazione
14 Gennaio 2016

La CEDU, nel caso Barbulescu c. Romania, afferma che il datore di lavoro era legittimato, nell'esercizio dei suoi poteri disciplinari, ad accedere alle comunicazioni personali del dipendente effettuate con strumenti aziendali. Nessuna violazione dell'art. 8 CEDU: equo il bilanciamento tra diritto alla privacy e potere di controllo.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso Barbulescu c. Romania, è chiamata ad esaminare la sussistenza di un equo bilanciamento tra l'interesse del lavoratore al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza e il contrapposto interesse del datore di lavoro al corretto funzionamento della società e dell'attività svolta dai propri dipendenti.

In primo luogo la Corte sottolinea che le mail aziendali, al pari delle telefonate e dell'utilizzo di internet dal luogo di lavoro, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU, che risulta violato solo in assenza di una espressa comunicazione al lavoratore circa il controllo su tali strumenti.

Nel caso di specie, invece, non sussisteva una ragionevole aspettativa di privacy in capo al dipendente che aveva utilizzato per fini personali e durante l'orario lavorativo l'account aziendale creato su Yahoo Messanger per gestire le richieste dei clienti, in quanto, all'atto della firma del contratto di assunzione, era stato consegnato il codice etico interno dell'azienda, secondo il quale è “severamente vietato disturbare l'ordine e la disciplina all'interno dell'azienda e soprattutto… l'uso di computer, telefoni, fotocopiatrici, fax e telefax per scopi personali”.

Pertanto, il datore di lavoro era legittimato, nell'esercizio dei suoi poteri disciplinari, ad accedere alle comunicazioni personali del dipendente effettuate con strumenti aziendali, a maggior ragione considerando che tale ingerenza, da un lato, era basata sull'assunto che le informazioni in questione fossero relative ad attività professionali, dall'altro, ha avuto una portata limitata, non essendo stato esaminato nessun'altro documento del computer.

A parere della CEDU, quindi, non vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Si segnala il parere discorde del giudice Pinto De Albuquerque, in calce alla sentenza.

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