Rifiuta il trasferimento: illegittimo il licenziamento per estromettere la lavoratrice madre

La Redazione
14 Febbraio 2017

La Cassazione, con la sentenza n. 3052/2017, afferma che è illegittimo il licenziamento di una dipendente lavoratrice madre, se il suo rifiuto a trasferirsi in altra sede è la reazione al tentativo del datore di lavoro di estrometterla in ragione della maternità.

La Corte d'Appello, nell'accogliere il ricorso di una lavoratrice, dichiarava la nullità del trasferimento ad altra sede disposto dal datore di lavoro al rientro della lavoratrice da un'assenza per maternità ma rifiutato da quest'ultima, e dichiarava, altresì, illegittimo il successivo licenziamento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 6 febbraio 2017, n. 3052, respinge il ricorso del datore di lavoro, che lamentava la mancata considerazione e valutazione, da parte dei giudici di secondo grado, di alcune circostanze. La Cassazione, infatti, ritiene corretta la valorizzazione del quadro complessivo della situazione effettuata dai giudici di Appello: emergeva infatti che, mentre la lavoratrice era ancora in maternità, il datore di lavoro aveva assunto, per l'espletamento delle mansioni da lei precedentemente svolte, un'altra persona con un contratto a tempo indeterminato.

Tali circostanze sono ritenute idonee a dimostrare la volontà del datore di lavoro di estromettere la lavoratrice in ragione della maternità, disponendone il trasferimento una volta decorso il periodo di tutela ex art. 56, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001.

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