Comunicazione elenco lavoratori licenziati: violazione del precetto e sanzioni

La Redazione
14 Aprile 2017

La violazione del precetto contenuto nel nono comma dell'art. 4 della Legge n. 223 del 1991 che impone il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione dei recessi per trasmettere l'elenco dei lavoratori licenziati all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria ...

La violazione del precetto contenuto nel nono comma dell'art. 4 della Legge n. 223 del 1991 che impone il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione dei recessi per trasmettere l'elenco dei lavoratori licenziati all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2, determina l'inefficacia del licenziamento e l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 18, V comma, della Legge 300 del 1970. (Nel caso in esame è stata riconosciuta la violazione della procedura per aver il datore di lavoro, rispetto al licenziamento dell'8 aprile 2013, provveduto ad inviare una prima comunicazione in data 8 aprile 2013 degli elenchi dei lavoratori licenziati nella quale mancava l'indicazione del nominativo del lavoratore ricorrente, per poi trasmetterne una ulteriore in rettifica solo il 19 aprile 2013 con il nominativo di quest'ultimo).

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