Licenziamento disciplinare e diritto alla NASpI

La Redazione
25 Maggio 2015

Il diritto alla Nuova Prestazione di Assicurazione per l'Impiego (NASpI) è riconosciuto anche lavoratori licenziati per motivi disciplinari?

Il diritto alla Nuova Prestazione di Assicurazione per l'Impiego (NASpI) è riconosciuto anche lavoratori licenziati per motivi disciplinari?

Il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego è riconosciuto a coloro che perdono involontariamente l'occupazione, siano in stato di disoccupazione, abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 3). Ora, non essendo previste ipotesi di esclusione dalla norma, anche il licenziamento disciplinareè da considerarsi alla stregua di qualsiasi altro licenziamento, con conseguente diritto alla

NASpI

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Il licenziamento disciplinare, infatti, non può essere inteso tout court quale forma di “disoccupazione volontaria”, in ragione del fatto che la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica; come affermato dalla Cassazione “l'adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale” (Cass. 25 luglio 1984, n. 4382), non trascurando, peraltro, l'aspetto dell'impugnabilità del licenziamento stesso che nelle opportune sedi giudiziarie potrebbe essere ritenuto illegittimo (Min. Lavoro, interpello 24 aprile 2015, n. 13).

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