Prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali

La Redazione
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14 Giugno 2016

Il divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro ...

Appaltatore-datore di lavoro e gestione amministrativa del rapporto

Il divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Legittimo appalto di manodopera e accertamento

Al fine di stabilire se ricorra un'ipotesi di legittimo appalto di manodopera, occorre accertare se l'appaltatore, assumendo su di sé il rischio economico dell'attività oggetto dell'appalto, agisca in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente, se, inoltre, sia provvisto di una propria organizzazione di impresa e se, infine, i lavoratori impiegati siano diretti dall'appaltatore e agiscano alle sue dipendenze. (Nella specie, la Corte ha respinto l'appello - avverso la sentenza dichiarativa la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato - rilevato che i lavoratori appellati, incaricati di svolgere mansioni del tutto diverse da quelle contemplate nel contratto di appalto e senz'altro assimilabili a quelle svolte dal personale di Poste Italiane s.p.a., erano stabilmente inseriti nella struttura organizzativa di quest'ultima società, dovendosi, quindi, considerare a tutti gli effetti dipendenti della stessa, che, di fatto, fruiva delle loro prestazioni ed era, quindi, l'effettiva datrice di lavoro).