Sanzioni da lavoro irregolare: nuova disciplina e rimborsi

La Redazione
14 Luglio 2016

La Circolare n. 129/2016 dell'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

La Circolare n. 129/2016 dell'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

L'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 ha, infatti, riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i casi di lavoro irregolare, escludendo l'aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla L. n. 183/2010: a partire dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore della novella) anche ai casi di impiego di lavoratori subordinati c.d. irregolari si applicheranno le sanzioni civili previste dall'art. 116, co. 8, lett. b), L. n. 388/2000.

Sotto il profilo temporale, il discrimine sono gli accertamenti ispettivi:

  • per quelli iniziati o in corso al 24 settembre 2015, si applica la nuova modalità di calcolo,
  • per quelli iniziati e conclusi prima di tale data, si applica l'aumento ex L. n. 183/2010.

Disciplinato, pertanto, il diritto al rimborso dei datori di lavoro, che dovranno trasmettere apposita istanza attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni” presente in “Versamenti F24”.

Sottolinea, infine, l'Istituto che il rimborso è soggetto al termine prescrizionale di dieci anni e che non sono rimborsabili le somme per il cui pagamento il richiedente sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.

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