CGUE: gli spostamenti domicilio-clienti sono orario di lavoro o periodo di riposo?
14 Settembre 2015
La sentenza 10 settembre 2015, C-266/14 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea chiarisce la corretta interpretazione dell'art. 2, punto 1, Direttiva n. 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, in merito al tempo di spostamento domicilio-clienti di dipendenti che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale. La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell'ambito di una controversia instaurata da un sindacato spagnolo che contestava il rifiuto, da parte di due aziende, di considerare cheil tempo che i dipendenti impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2 citato.
La Corte rileva, in primis, che la Direttiva in esame “intende fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti, in particolare, l'orario di lavoro” e, a tal fine, secondo giurisprudenza costante, definisce la nozione di orario di lavoro – in opposizione al periodo di riposo – includendovi qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni. Esaminando il caso di specie, la CGUE ritiene sussistenti gli elementi costitutivi elencati, in quanto:
Per tali motivi, la Corte dichiara che l'art. 2 deve essere interpretato nel senso che, se i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro. |