Mancato assolvimento dell'obbligo di repechage e regime indennitario

La Redazione
15 Settembre 2016

Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro (a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 2103 c.c.) deve dimostrare di non avere potuto impiegare il lavoratore in mansioni ...

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro (a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 2103 c.c.) deve dimostrare di non avere potuto impiegare il lavoratore in mansioni diverse, anche di livello inferiore.

Applicazione del regime indennitario

A fronte del nuovo testo dell'art. 2103 c.c. si impone al datore di lavoro di valutare il possibile affidamento anche a mansioni di livello inferiore e l'onere di dimostrare l'assolvimento di tale obbligo grava sullo stesso datore di lavoro, nel caso aveva formulato allegazioni del tutto generiche. Il mancato rispetto di questo onere di ricollocamento, in forza dell'art. 18 come riformulato dalla l. 92/2012 non comporta il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al regime indennitario.

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