Sanzioni, le prime istruzioni operative post Jobs Act

La Redazione
14 Ottobre 2015

Al fine di uniformare il comportamento del personale ispettivo a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, la Circolare n. 26/2015 del Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni necessarie alla corretta applicazione del nuovo regime sanzionatorio in materia di lavoro.

Al fine di uniformare il comportamento del personale ispettivo a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, la Circolare n. 26/2015 del Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni necessarie alla corretta applicazione del nuovo regime delle sanzioni in materia di:

  • lavoro nero;
  • LUL;
  • prospetti paga;
  • assegni per il nucleo familiare.

Tra le altre, si segnala che la stipulazione dei contratti richiesti per ottemperare alla diffida in materia di nuova maxi-sanzione è sottratta alle eventuali connesse agevolazioni già previste dalla vigente disciplina e che, ai fini dell'adempimento della diffida, non è possibile la stipula di un contratto di lavoro intermittente, perché difetterebbe la continuità del rapporto.

Inoltre, il periodo minimo di tre mesi (cioè 90 giorni di calendario) di mantenimento in servizio del lavoratore va computato al netto del periodo di lavoro prestato in nero, il quale andrà comunque regolarizzato.

Nelle ipotesi di interruzione del rapporto per cause non imputabili al datore di lavoro nel periodo compreso tra l'accesso ispettivo e la notifica del verbale unico, è comunque possibile che l'adempimento alla diffida avvenga con un separato contratto stipulato successivamente allo stesso accesso ispettivo. All'esito della verifica, tale contratto dovrà aver consentito un effettivo periodo di lavoro di almeno tre mesi, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico.

Tale adempimento costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima: in assenza di un effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno tre mesi entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione, non potrà ritenersi adempiuta la diffida.

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