Omesso versamento, la Corte Costituzionale boccia la maxi-sanzione del 2006
14 Novembre 2014
Questo il principio di diritto emerso dalla corposa sentenza n. 251, depositata dalla Corte Costituzionale il 13 novembre 2014.
Premessa: le due questioni oggetto del ricorso Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 1, legge finanziaria 2007, in relazione all'art. 21 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili o somme aggiuntive. Con la medesima ordinanza, il giudice a quo ha sollevato la questione relativa all'art. 36-bis, c. 7, lett. a), D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 nella parte in cui ha previsto, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, una sanzione civile, connessa all'omesso versamento dei contributi e premi riferita a ciascun lavoratore non inferiore ad euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Irrilevante la durata del rapporto di lavoro La norma censurata, oggetto di modifica della l. n. 183/2010 che ha variato la misura delle sanzioni civili applicabili in caso di impiego di lavoratori “in nero” - eliminando la soglia minima di 3.000 euro e ripristinando l'originario aumento del 50% delle sanzioni -, aveva introdotto una soglia base, riferita a ciascun lavoratore e indipendente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. L'unico criterio di riferimento consisteva nel numero di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Maxi-sanzione sproporzionata I giudici della Corte Costituzionale, tuttavia, ritengono che tale sanzione possa risultare sproporzionata rispetto alla gravità dell'inadempimento del datore di lavoro ed incoerente con la sua natura: “poiché le sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l'entità dell'inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole”.
Palazzo Spada, in sostanza, osserva come il legislatore abbia predeterminato in via presuntiva il danno subito dall'ente previdenziale a causa dell'omissione contributiva, tralasciando completamente il dato della durata dei rapporti di lavoro. |