Correttivo Jobs Act: la deroga di un anno per la CIGS nelle “aree di crisi industriale complessa”

Paolo Bonini
15 Dicembre 2016

Il D. Lgs. n. 185/2016 (cd “correttivo Jobs Act”), in vigore dallo scorso 8 ottobre, attraverso il nuovo comma 11-bis dell'art. 44, D.Lgs. n. 148/2015, introduce una deroga in materia di integrazione salariale straordinaria in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, come tali già riconosciute alla medesima data. Si tratta di una misura eccezionale, che consentirà alle suddette imprese, le quali abbiano già esaurito la possibilità di accedere alla CIGS, di fruire di un nuovo intervento del medesimo ammortizzatore sociale, per una durata massima di 12 mesi. L'intervento è soggetto ad un limite di spesa di 216 milioni di euro. Il ministero è intervenuto con due successive circolari nei giorni scorsi allo scopo di chiarire ambiti e condizioni di applicabilità della nuova norma, nonché i relativi aspetti procedurali.
Introduzione

Il D.Lgs. n. 185/2016 (cd “correttivo Jobs Act”), in vigore dallo scorso 8 ottobre, attraverso il nuovo comma 11-bis dell'art. 44, D.Lgs. n. 148/2015, introduce una deroga in materia di integrazione salariale straordinaria in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, come tali già riconosciute alla medesima data.

Si tratta di una misura eccezionale, che consentirà alle suddette imprese, le quali abbiano già esaurito la possibilità di accedere alla CIGS, di fruire di un nuovo intervento del medesimo ammortizzatore sociale, per una durata massima di 12 mesi.

L'intervento è soggetto ad un limite di spesa di 216 milioni di euro.

l ministero è intervenuto con due successive circolari nei giorni scorsi allo scopo di chiarire ambiti e condizioni di applicabilità della nuova norma, nonché i relativi aspetti procedurali.

Ambito territoriale di applicazione

La misura riguarda imprese operanti nelle “aree di crisi industriale complessa” come definite ai sensi dell'art. 27, D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, in L. n. 134/2012).

Secondo tale norma, si tratta di specifici territori:

  1. soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivanti da crisi di una o più imprese di media/grande dimensione con effetti sull'indotto, o da grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio;
  2. riconosciuti come tali dal Ministero dello sviluppo economico, anche a seguito di istanza della Regione interessata.

Non a caso, in base alla medesima norma, il Ministero dello sviluppo economico è chiamato ad adottare, in tali aree geografiche, “progetti di riconversione e riqualificazione industriale”.

La tabella seguente, tratta dalla Circolare Ministeriale 14 ottobre 2016, n. 30, individua i territori interessati:

Regione

Area di crisi complessa

Data e atto di riconoscimento

1

Lazio

Rieti

D.M. 13 aprile 2011

2

Puglia

Taranto

D.L. n. 129/2012

3

Toscana

Piombino

D.L. n. 43/2013

4

Friuli Venezia Giulia

Trieste

D.L. n. 43/2013

5

Sicilia

Termini Imerese

AdP 22 luglio 2015

6

Sicilia

Gela

D.M. 20 maggio 2015

7

Molise

Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro

D.M. 7 agosto 2015

8

Toscana

Livorno

D.M. 7 agosto 2015

9

Marche - Abruzzo

Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno

D.M. 10 febbraio 2016

10

Lazio

Frosinone

D.M. 12 settembre 2016

11

Sardegna

Portovesme

D.M. 13 settembre 2016

12

Liguria

Savona

D.M. 21 settembre 2016

13

Sardegna

Porto Torres

D.M. 7 ottobre 2016

14

Umbria

Terni-Narni

D.M. 7 ottobre 2016

Ambito oggettivo di applicazione

Per questo aspetto, poiché il nuovo comma 11-bis fa riferimento ad “un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria” senza altre specificazioni, l'individuazione dei soggetti destinatari avviene in base a quanto previsto dagli artt. 1 e 20, D.Lgs. n. 148/2015: così si esprime la Circolare Ministeriale n. 30 dello scorso 14 ottobre.

Pertanto, sono destinatari dei trattamenti le aziende (art. 20, D.Lgs. n. 148/2015):

  1. industriali, comprese quelle edili e affini;
  2. imprese artigiane in cui la sospensione dei lavoratori consegua a sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente (i requisiti per l'individuazione dell'influsso prevalente sono dettati dal comma 5 del medesimo art. 20);
  3. imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, nonché imprese appaltatrici di servizi di pulizia (queste ultime anche se costituite in forma di cooperativa), la cui riduzione di attività dipenda da situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (per le imprese di pulizia, l'intervento concesso all'appaltante deve essere esclusivamente quello di CIGS);
  4. imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  5. imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  6. imprese di vigilanza.

Tali imprese potranno accedere al trattamento a condizione che nel semestre precedente la domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti.

Potranno inoltre fruire della CIGS le seguenti imprese, purché nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

  1. imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  2. agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Infine, a prescindere dal numero dei dipendenti, possono accedere ai trattamenti anche:

  1. imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonche' imprese del sistema aereoportuale;
  2. partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, alle condizioni previste dal medesimo D.Lgs. n. 148/2015.

In caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

Quindi, con riferimento alle suddette aziende, il trattamento CIGS può essere concesso ai lavoratori subordinati, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, in possesso di un'anzianità di "effettivo lavoro" pari ad almeno 90 giornate alla data di presentazione della domanda (il requisito dell'anzianità non è richiesto, nel settore industriale, in caso di eventi oggettivamente non evitabili).

In base alla Circolare Ministeriale n. 24/2015, nel computo rientrano, oltre alle giornate di effettiva presenza (a prescindere dalla durata oraria), anche i periodi di sospensione dal lavoro per festività, ferie, infortuni, nonché, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 423/1995, anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Alle condizioni previste dall'art. 2, D.Lgs. n. 148/2015, potranno accedere al trattamento anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante: si tratta, in sintesi, di apprendisti dipendenti da aziende destinatarie dei soli trattamenti CIGS (non anche o solo CIGO) e limitatamente alle causali di crisi aziendale (art. 21, co. 1, lett b, D.Lgs. n. 148/2015).

Ambito soggettivo di applicazione e condizioni richieste

La citata Circolare n. 30, mediante una puntuale lettura del nuovo comma 11-bis, individua quali soggetti destinatari le imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione straordinaria, non possano più accedervi, nell'annualità 2016, “sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso”.

Esse potranno dunque accedere al trattamento per ulteriori 12 mesi, non solo in deroga a quanto previsto dagli artt. 4 e 22, D.Lgs. n. 148/2015 (durata dei trattamenti e intervalli tra trattamenti successivi per crisi aziendale), ma anche per la mancanza dei requisiti richiesti dai criteri per l'approvazione dei programmi di CIGS, come dettati dal D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.

Per il primo aspetto, ricordiamo che:

  1. la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale complessivamente considerati, è pari a 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4, D.Lgs. n. 148/2015);
  2. la durata massima dei trattamenti di integrazione straordinaria è differenziata in base alla causale di intervento (24 mesi in un quinquennio mobile, anche continuativi, per riorganizzazione aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva; 12 mesi, anche continuativi per crisi aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva; 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per contratto di solidarietà, relativamente a ciascuna unità produttiva). Occorre ricordare che per la causale di crisi una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione, e che, nel caso di contratto di solidarietà, i termini si computano per metà nei primi 24 mesi, potendosi così arrivare fino a 36 mesi di trattamento complessivo (art. 22, D.Lgs. n. 148/2015).

Per quanto riguarda il D.M. n. 94033/2016, in estrema sintesi, esso detta appunto i criteri per l'approvazione dei programmi di CIGS, differenziandoli in base alle causali di intervento (riorganizzazione, crisi, contratto di solidarietà) e dettando norme specifiche per particolari soggetti (imprese appaltatrici di servizi di mensa e di servizi di pulizia, imprese artigiane, partiti e movimenti politici).

Quindi, le imprese che insistano sui territori di cui sopra, che abbiano già fruito di interventi CIGS e che non possano più accedervi, nell'annualità 2016, per superamento dei citati limiti temporali e/o per mancanza dei requisiti di cui al D.M. n. 94033/2016, potranno accedere alla misura di cui al co. 11-bis in base ai criteri “semplificati” indicati dallo stesso comma ed esplicitati anche nella Circolare n. 30, come vedremo di seguito.

Resta ferma la deroga di cui all'art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015, già prevista nel testo originario: essa riguarda l'impresa che al termine di un periodo di CIGS cessi l'attività produttiva ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. In questo caso, è ammessa la deroga ai limiti di durata attraverso la concessione di un ulteriore periodo di CIGS della durata di 12, 9, 6 mesi, rispettivamente per gli anni 2016, 2017, 2018, “previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in presenza del Ministero dello Sviluppo Economico”. I criteri di concessione sono dettati dal D.M. 25 marzo 2016, n. 95075, previsto dal medesimo art. 21, comma 4. La misura è soggetta al limite di spesa di € 50 milioni, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

Criteri di autorizzazione

Ferme le condizioni sopra descritte, il datore di lavoro richiedente dovrà presentare un piano che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Procedura

Il comma 11-bis e la Circolare n. 30 subordinano la concessione del trattamento ad un accordo sindacale stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, alla presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Regioni interessate.

In particolare, la Circolare n. 30 evidenzia come la procedura in parola non rientri nel campo di applicazione degli artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 148/2015, sia per quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per il procedimento “in generale”.

Le domande saranno quindi redatte su apposito modulo (rinvenibile sul sito del Ministero all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali-e-incentivi-alla-occupazione/Pagine/Modulistica.aspx) e presentate mediante posta elettronica certificata a Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, entro, recita la circolare, “un congruo termine”.

La domanda sarà altresì corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati e dal verbale di accordo stipulato in sede governativa.

Inoltre, l'impresa dovrà dichiarare espressamente di non poter accedere al trattamento di integrazione salariale straordinaria sia secondo le disposizioni del Decreto n. 148/2015, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso, esplicitandone le motivazioni in un'apposita relazione tecnica allegata alla domanda, in cui saranno illustrati dettagliatamente il piano di recupero occupazionale e gli appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Durata e decorrenze degli interventi

Gli interventi potranno essere autorizzati per un massimo di 12 mesi.

Il nuovo comma 11-bis fa riferimento all'anno 2016. Il Ministero però, ha specificato come, in considerazione della specialità della norma, i trattamenti potranno estendersi anche oltre il limite temporale del 31 dicembre 2016.

Dapprima, con la Circolare n. 30, si richiedeva che l'intervento derivasse da un accordo sottoscritto nel 2016, “con domanda ed inizio della sospensione o riduzione d'orario sempre nel 2016”. Ciò ha indotto le imprese, le parti sociali e le Regioni interessate a manifestare le oggettive difficoltà di attivare le procedure e gli adempimenti previsti, data la ristrettezza dei tempi indicati dalla circolare che, lo ricordiamo, è datata 14 ottobre 2016.

Il ministero ha quindi accolto tali manifestazioni con la Circolare 15 novembre 2016, n. 35, stabilendo che, in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, i trattamenti potranno essere concessi anche se gli accordi e la presentazione delle domande avranno luogo in data successiva al 31 dicembre 2016.

Normativa applicabile

Infine, la Circolare n. 30 sottolinea come, per tutti gli aspetti non espressamente evidenziati dalla stessa circolare, si applichino le disposizioni in vigore già previste dalla normativa vigente.

In conclusione

Le misure adottate seguono un confronto che ha impegnato tutte le parti interessate e tendono tamponare la situazione di crisi sociale che si sarebbe venuta a creare in aree del paese duramente colpite dalla difficile situazione di primarie imprese (si stima che le misure riguardino una platea potenziale di almeno 40.000 lavoratori), come quelle del settore siderurgico (Terni, Piombino, Livorno, Taranto, solo per fare alcuni esempi). Altri 12 mesi di ossigeno dunque, mediante procedure semplificate, in attesa che i nodi di una crisi infinita possano finalmente sciogliersi.

Riferimenti

Normativa:

  • D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134)
  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
  • D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033

Prassi:

  • Ministero del Lavoro, Circolare 5 ottobre 2015, n. 24
  • Ministero del Lavoro, Circolare 14 ottobre 2016, n. 30
  • Ministero del Lavoro, Circolare 15 novembre 2016, n. 35

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