Contratto a tempo determinato: divieti

23 Gennaio 2015

Si vuole sapere se è sempre possibile la stipulazione di contratti a tempo determinato o se vi siano casi in cui la legge lo vieta.

Si vuole sapere se è sempre possibile la stipulazione di contratti a tempo determinato o se vi siano casi in cui la legge lo vieta.

In alcuni casi la normativa non ammette la stipulazione di contratti a tempo determinato (D.Lgs. n. 368/2001, art. 3), e in particolare:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (L. n. 223/1991, artt. 4 e 2) che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. Il divieto non opera se il contratto a termine è stipulato per sostituire lavoratori assenti o in mobilità o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  • presso unità produttive che abbiano disposto la sospensione dei rapporti o la riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
  • per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/2008).

L'onere della prova grava sulla parte che intende contestare la legittimità del contratto stipulato nonostante il divieto.

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