Esonero contributivo triennale e diritto di precedenza in favore di lavoratori a termine

La Redazione
15 Febbraio 2016

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 7/2016, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 24, D.Lgs. n. 81/2015, concernente l'esercizio del diritto di precedenza nell'ambito del contratto a termine, nonché dell'art. 1, co. 118, L. n. 190/2014 in ordine all'esonero contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 7/2016, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 24, D.Lgs. n. 81/2015, concernente l'esercizio del diritto di precedenza nell'ambito della disciplina del contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 1, co. 118, L. n. 190/2014 in ordine all'esonero contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato: è possibile fruire del citato esonero, nel caso in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine, o con contratto a termine ancora in corso, non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell'assunzione stessa?

Sottolineando che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, il Dicastero ritiene che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.


In relazione al godimento dell'esonero contributivo di cui alla L. n 190/2014, con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, la condizione di cui all'art. 31, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 150/2015 trova applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.

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