Esonero contributivo triennale e diritto di precedenza in favore di lavoratori a termine
15 Febbraio 2016
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 7/2016, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 24, D.Lgs. n. 81/2015, concernente l'esercizio del diritto di precedenza nell'ambito della disciplina del contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 1, co. 118, L. n. 190/2014 in ordine all'esonero contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato: è possibile fruire del citato esonero, nel caso in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine, o con contratto a termine ancora in corso, non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell'assunzione stessa?
Sottolineando che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, il Dicastero ritiene che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
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