Prosecuzione della CIGS: i chiarimenti ministeriali

La Redazione
15 Febbraio 2017

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 3/2017, ha fornito le prime indicazioni operative a seguito delle modifiche apportate con il cd. Correttivo al Jobs Act ai criteri per l'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti dettati dal D.Lgs. n. 148/2015, nonché ai criteri per la reiterazione della riduzione contributiva ex art. 6, co. 4, D.L. n. 510/1996.

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 3/2017, ha fornito le prime indicazioni operative a seguito delle modifiche apportate con il cd. Correttivo al Jobs Act ai criteri per l'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti dettati dal D.Lgs. n. 148/2015, nonché ai criteri per la reiterazione della riduzione contributiva ex art. 6, co. 4, D.L. n. 510/1996.

Le istruzioni hanno ad oggetto le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli artt. 4, co. 1 e 22, co. 1, 3 e 4, D.Lgs. n. 148/2015, oppure l'utilizzo del contratto di solidarietà. Tali imprese possono accedere, rispettivamente, alle misure di cui all'art. 42, co. 3 e 4-bis, D.Lgs. n. 148/2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla Commissione preposta e secondo i criteri definiti dal D.M. 29 dicembre 2016, n. 98189.

Per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale, il Dicastero detta le modalità di presentazione della domanda, l'istruttoria amministrativa, il decreto di autorizzazione, le modalità di erogazione del trattamento e contributo addizionale.

Con riferimento, invece, agli sgravi contributivi conseguenti a contratti di solidarietà, vengono definiti l'ambito soggettivo di applicazione della ulteriore riduzione contributiva, le modalità di applicazione dello sgravio, quelle di presentazione dell'istanza, nonché l'istruttoria amministrativa ed il decreto di ammissione.

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