Datore di lavoro e valore probatorio buste paga
15 Marzo 2016
Le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio solo contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., c.c., e non a suo favore, in quanto le annotazioni ivi contenute devono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri paga o registri equipollenti, ai sensi dell'art. 2 L. n. 4 del 1973: per tali ragioni le annotazioni delle buste paga hanno la stessa efficacia probatoria delle scritture contabili. |