La giurisdizione in caso di lavoro svolto all’estero

La Redazione
15 Aprile 2015

In tema di giurisdizione in caso di contratto individuale di lavoro con una società estera, in assenza della scelta espressa dalle parti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, il criterio di collegamento principale è il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività.

In tema di giurisdizione in caso di contratto individuale di lavoro con una società estera, in assenza della scelta espressa dalle parti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, il criterio di collegamento principale è il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività (art. 5 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968); in questo caso il limite all'applicabilità della legge straniera è costituito dall'ordine pubblico internazionale da intendersi come complesso dei principi fondamentali di tutela dei diritti fondamentali comuni ai diversi ordinamenti.

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