Licenziamento illegittimo e indennità sostitutiva della reintegra
15 Giugno 2015
In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità spettante ex art. 18 legge n. 300 del 1970 al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione lavorativa. La previsione e la corresponsione dell'indennità ex art. 18 legge 300/70 non escludono che il lavoratore licenziato e non reintegrato possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento e della mancata reintegrazione. Tuttavia, a differenza del risarcimento dei pregiudizi economici che si configurano come ineliminabili e immancabili conseguenze dell'inattività lavorativa da licenziamento illegittimo, ai quali si riferisce l'indennità di cui all'art. 18 legge 300/70, grava sul lavoratore l'onere di provare di avere subito danni alla propria professionalità, alla propria immagine, alla propria dignità e alla propria salute ulteriori e diversi da quelli già indennizzati attraverso l'attribuzione della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione, nonché pure che tali danni siano derivati da un comportamento ingiurioso e/o persecutorio del datore di lavoro. (Nella specie, rilevato il difetto di prova, il Trib. ha respinto il ricorso, ai sensi della legge 92/12, c.d. Riforma Fornero, per l'accertamento della discriminatorietà del licenziamento). |