Licenziamento illegittimo e indennità sostitutiva della reintegra

La Redazione
15 Giugno 2015

In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità spettante ex art. 18 legge n. 300 del 1970 al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione lavorativa.

In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità spettante ex art. 18 legge n. 300 del 1970 al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione lavorativa. La previsione e la corresponsione dell'indennità ex art. 18 legge 300/70 non escludono che il lavoratore licenziato e non reintegrato possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento e della mancata reintegrazione. Tuttavia, a differenza del risarcimento dei pregiudizi economici che si configurano come ineliminabili e immancabili conseguenze dell'inattività lavorativa da licenziamento illegittimo, ai quali si riferisce l'indennità di cui all'art. 18 legge 300/70, grava sul lavoratore l'onere di provare di avere subito danni alla propria professionalità, alla propria immagine, alla propria dignità e alla propria salute ulteriori e diversi da quelli già indennizzati attraverso l'attribuzione della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione, nonché pure che tali danni siano derivati da un comportamento ingiurioso e/o persecutorio del datore di lavoro. (Nella specie, rilevato il difetto di prova, il Trib. ha respinto il ricorso, ai sensi della legge 92/12, c.d. Riforma Fornero, per l'accertamento della discriminatorietà del licenziamento).

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