Trasferimento individuale e nozione di unità produttiva
21 Agosto 2015
L'art. 2103 c.c dispone che il lavoratore non possa essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Qual è dunque la nozione di unità produtttiva?
La nozione di unità produttiva da utilizzare ai fini in esame viene identificata con un segmento dell'organizzazione aziendale dotato di determinate caratteristiche a prescindere da requisiti dimensionali. Consolidati orientamenti (condivisi da Cass. 30 settembre 2014, n. 20600) hanno fissato i seguenti punti: a) al fine di stabilire la “sede di lavoro” occorre aver riguardo, piuttosto che alla dislocazione urbana degli stabilimenti e degli uffici, alla nozione di “unità produttiva” che va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa, anche se composta da stabilimenti o uffici dislocati in zone diverse dello stesso Comune (Cass. 22 marzo 2005, n. 6117); b) ai fini del trasferimento per unità produttiva deve intendersi l'entità aziendale che si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. (Cass. 15 maggio 2006, n. 11103); c) le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda (Cass. 29 luglio 2003, n. 11660); d) è configurabile come trasferimento lo spostamento definitivo del luogo di lavoro da una unità produttiva all'altra anche se lo stesso non richieda il mutamento della residenza del lavoratore (Cass. 2 novembre 2011, n. 22695). |