Licenziamento discriminatorio e tutela del lavoratore
04 Agosto 2015
Quali sono le tutele previste dalla legge in favore del lavoratore in merito al licenziamento discriminatorio?
Il Legislatore ha previsto diversi livelli di tutela in relazione alle varie ipotesi di nullità, annullabilità o inefficacia del licenziamento ovvero di insussistenza dei motivi addotti dal datore di lavoro, previste dalla legge. Il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria se accerta, indipendentemente dal motivo formalmente addotto, la nullità del licenziamento (Statuto dei lavoratori, art. 18, comma 1) in quanto: - discriminatorio ai sensi dell'art. 3, L. n. 108/1990, perché determinato da ragioni di credo politico, fede religiosa, affiliazione sindacale o partecipazione ad attività sindacali o ad uno sciopero (L. n. 108/1990, art. 3 e L. n. 300/1970, art. 15); - intimato in concomitanza con il matrimonio (D.Lgs. n. 198/2006, art. 35), e più esattamente nel periodo intercorrente dalla data di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la sua celebrazione; - intimato in violazione dei divieti di licenziamento contemplati dalla normativa in materia di tutela della paternità e maternità (D.Lgs. n. 151/2001, art. 54, commi 1-6-7-9); - riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge, come nel caso di licenziamento riconducibile ad un motivo illecito determinante (si rammenta che per l'art. 1345 c.c. il contratto è illecito “quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”). |