I consulenti con partita IVA non computabili nella "forza lavoro" delle start-up

15 Ottobre 2014

La Risoluzione n. 87/E dettaglia i requisiti necessari all'iscrizione nella sezione speciale e alla fruizione delle agevolazioni fiscali: gli amministratori-soci sono considerati ai fini del rapporto solo se anche soci lavoratori o se aventi un impiego retribuito “a qualunque titolo”. Gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita IVA non sono annoverabili tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del rapporto.

Sono svariati gli spunti di interesse emersi dall'Interpello cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione pubblicata ieri (n. 87/E del 14 ottobre 2014).

La questione aperta

La società istante intenzionata ad ottenere la qualifica di start-up innovativa, richiedendo l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio, chiede se i consulenti esterni della srl titolari di partita IVA - come pure gli stagisti non retribuiti - non possano essere computabili tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del richiesto in via alternativa dall'art. 25, comma 2, lettera h), n. 2, D.L. n. 179/2012. Punto focale per ottenere le agevolazioni fiscali.

Quali soggetti rientrano nel computo?

Passato in rassegna il quadro normativo e di prassi (si pensi al parere MISE n. 147538 del 22 agosto scorso), la Risoluzione parte del presupposto che la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo non possa scindersi dall'altra “impiego”. Ne deriva che:

  • gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto ex art. 25, comma 2, lettera h), n. 2, D.L. n. 179/2012, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci avessero l'amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del sopre detto rapporto, dato che la condizione relativa “all'impiego” nella società non risulterebbe verificata.
  • gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti;
  • i consulenti esterni titolari di partita IVA non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratoririlevanti ai fini del citato rapporto.

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