Cass.civ., sez. lavoro, 1 dicembre 2014, n.25384, sent.
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire i lavoratori assenti risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità. Principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25384, depositata il 1° dicembre 2014.
Il caso. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti di Poste Italiane, dichiarando la nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro concluso tra le parti, per «ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento, presso il Polo Corrispondenza Lombardia, assente nel periodo 19.04.04 – 30.09.04» e condannava la società a riammettere la parte attrice in servizio e a pagarle le retribuzioni dalla data di costituzione in mora. La Corte d'appello confermava quanto deciso dai giudici di primo grado.
La società datrice di lavoro ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che nella specie la causale specificata in contratto non risultasse provata.
Principio di elasticità. Il Collegio ribadisce sul punto il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in base al quale «in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l'onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire i lavoratori assenti risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.»
Esigenze sostitutive provate dalla documentazione prodotta. Nel caso di specie, quindi, rileva il Collegio, erroneamente la Corte territoriale ha affermato la insufficienza della prova in ordine alla effettiva sussistenza nel caso concreto, delle esigenze sostitutive. Infatti, dalla documentazione prodotta emergeva chiaramente non solo il numero degli assenti (rispettivamente per ferie, malattia ed altre cause) bensì anche il numero delle risorse di personale applicate (rispettivamente a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato e interinali), risultando evidente che con riguardo al complessivo ufficio e all'area operativa, il numero dei contratti a termine era di gran lunga inferiore al numero degli assenti.
Invero, la società, fin dalla memoria di costituzione di primo grado ha allegato che la ricorrente, assegnata, per tutta la durata del rapporto, al Polo Corrispondenza Lombarda, dove ha svolto mansioni proprie degli addetti all'area operativa, ha sostituite il personale titolare assente per ferie, malattia, permessi vari e con diritto alla conservazione del posto, come risultava dal prospetto prodotto, nel quale erano indicate, mese per mese, non solo le assenze, bensì anche i numeri delle rispettive risorse di personale.
Il giudizio di legittimità ribalta il giudizio di merito. Alla luce del principio di diritto sopra richiamato la S.C. ha ritenuto tali dati sufficienti ai fini del riscontro del rispetto in concreto della ragione sostitutiva indicata in contratto. Pertanto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva proposta dalla lavoratrice.