Risoluzione consensuale del rapporto: spetta la Naspi?

La Redazione
16 Febbraio 2016

Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali, con Nota del 12 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento dell'indennità mensile di disoccupazione Naspi nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 410 c.p.c.

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento dell'indennità mensile di disoccupazione Naspi ex D.Lgs. n. 22/2015 nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a norma dell'art. 410 c.p.c. per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 7, L. n. 604/1966.

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali, con Nota del 12 febbraio 2016, sottolinea che il tenore letterale dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce che la Naspi è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7, L. n. 604/1966.

Pertanto, si ritiene che la Naspi non spetti al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.

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