Risoluzione consensuale del rapporto: spetta la Naspi?
16 Febbraio 2016
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento dell'indennità mensile di disoccupazione Naspi ex D.Lgs. n. 22/2015 nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a norma dell'art. 410 c.p.c. per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 7, L. n. 604/1966.
La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali, con Nota del 12 febbraio 2016, sottolinea che il tenore letterale dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce che la Naspi è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7, L. n. 604/1966.
Pertanto, si ritiene che la Naspi non spetti al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.
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