Chiarimenti sul sostegno ai contratti di prossimità

La Redazione
16 Febbraio 2016

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 8/2016, ha fornito la corretta interpretazione dell'art. 8, D.L. n. 138/2011 in merito al sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, con particolare riferimento alla determinazione della retribuzione imponibile.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 8/2016, ha fornito la corretta interpretazione dell'art. 8, D.L. n. 138/2011 in merito al sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.

I livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità possono costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi sanciti dall'art. 1, D.L. n. 338/1989?

Dalla lettura dell'art. 8 si evince che le intese possono riguardare le materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione riferite agli aspetti elencati nel co. 2 e che:

  • in tale elenco non vi è una espresso riferimento al trattamento retributivo minimo, rispetto al quale opera in ogni caso l'inderogabile limite dettato dall'art. 36 Cost.;
  • l'art. 8 non prevede, tra i possibili contenuti delle intese aziendali o territoriali, la determinazione dell'imponibile contributivo, considerando altresì che l'efficacia di tali intese è limitata alle parti, non potendo interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.

Il rispetto del contratto di prossimità – derogatorio del CCNL – può essere considerato quale condizione necessaria ai fini dell'accesso alle agevolazioni contributive, in luogo del rispetto della contrattazione collettiva nazionale?

A norma dell'art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006, qualora non si rispettino gli obblighi di legge, tra cui quelli relativi alla determinazione della retribuzione imponibile ex L. n. 338/1989 e L. n. 549/1995, rispetto ai quali un contratto di prossimità può validamente derogare, sarà negata la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

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