Contratto di agenzia e obblighi del preponente

La Redazione
16 Febbraio 2017

In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1749, primo comma, c.c. i doveri di collaborazione sono più sfumati quanto alle condotte richieste alla mandante, posto che il codice fa riferimento ad un generico dovere di “mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto” ...

In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1749, primo comma, c.c. i doveri di collaborazione sono più sfumati quanto alle condotte richieste alla mandante, posto che il codice fa riferimento ad un generico dovere di “mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto”; nel secondo comma, invece, tale dovere si specifica, facendosi più pregnante, nella consegna all'agente di un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturate.
La modalità della consegna non può essere sostituita unilateralmente da un equipollente, tanto più che l'art. 1749, ultimo comma c.c. sanziona con la nullità ogni patto (ed a maggiore ragione ogni unilaterale modifica) contrario alle disposizioni del citato articolo. (Nella specie, il Tribunale ha rilevato che attraverso la modalità aziendale di mettere a disposizione presso l'azienda una postazione informatica ad esclusiva al fine di avere accesso a tutte le informazioni inerenti la loro posizione personale non avviene la “consegna” all'agente, libero di consultare o meno i dati contabili, ribaltandosi così l'obbligo legislativo della mandante in un obbligo di consultazione dell'agente).

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