Individuazione preventiva delle infrazioni
20 Aprile 2015
Al fine di sanzionare il comportamento del lavoratore, l'infrazione da lui commessa deve necessariamente essere contemplata dal Codice disciplinare?
Non è necessario che il Codice contenga una precisa e sistematica previsione delle singole infrazioni, delle loro varie graduazioni e delle corrispondenti sanzioni essendo sufficiente una proporzionata correlazione tra le singole ipotesi di infrazione, sia pure di carattere schematico e non dettagliato, e le corrispondenti previsioni sanzionatorie, anche se suscettibili di attuazione discrezionale e adattamento secondo le concrete ed effettive inadempienze del lavoratore, nel rispetto del principio per cui le sanzioni disciplinari devono avere un grado di specificità sufficiente ad escludere che la collocazione della condotta del lavoratore nella fattispecie disciplinare sia interamente devoluta ad una valutazione unilaterale e ampiamente discrezionale del datore di lavoro (Cass. 9 agosto 1996, n. 7370; anche Cass. 27 maggio 2004, n. 10201 e Cass. 10 novembre 2004, n. 21378).
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