Blocco rivalutazione delle pensioni biennio 2012-2013 e questione costituzionale
16 Maggio 2016
È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 36, comma 1, 38, comma 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, conv. con mod. in legge n. 214/2011, così come modificato dal d.l. 65/2015, convertito nella l. n. 109/2015, nella parte in cui prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, relativa agli anni 2012 e 2013) è riconosciuta: nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. (Nella specie, il Tribunale ha altresì chiarito che, anche a seguito dell'introduzione delle modifiche normative apportate dal d.l. 65/2015, convertito nella l. n. 109/2015, non appare tutelato l'interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite - da cui deriva in modo consequenziale il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata -, e in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti).
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